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Ordinamento agrario

L'espressione ordinamento agrario indica l'insieme delle norme giur. e delle condizioni quadro istituzionali che assumono un ruolo fondamentale per la vita e l'economia delle società a carattere agricolo. I criteri più importanti per valutare l'ordinamento agrario nei diversi contesti geografici e temporali sono la Proprietà, i Diritti signorili e i Diritti d'uso su beni e superfici utili agricoli e silvicoli nonché l'org. e la regolamentazione dello sfruttamento agricolo, individuale o collettivo (Agricoltura). Oggetto di indagine è quindi l'ordinamento giur., sociale ed economico nella Società rurale.

Epoca romana

Esprimersi sull'ordinamento agrario dell'odierno territorio sviz. in epoca romana risulta molto difficile per vari motivi. Da un lato quest'area non costituiva un'unità politico-amministrativa, ma apparteneva a quattro province strutturate in maniera eterogenea; dall'altro non si hanno informazioni precise sull'esatta estensione e i confini delle tre colonie romane (Colonia) e sul loro rapporto con le civitates peregrinae (Civitas), sicuramente esistenti nell'odierno territorio sviz. Le fonti scritte, epigrafiche e iconografiche risultano rarissime.

Con molta cautela si potrebbe fare ricorso a osservazioni e testimonianze sull'ordinamento agrario nelle restanti zone delle province di cui faceva parte il territorio elvetico. Tale metodo trova però i suoi limiti nella conformazione geotopografica della Svizzera, che in pratica rende impossibili simili deduzioni analogiche e asserzioni sul sistema agrario nelle Alpi, nelle aree dell'Altopiano ricoperte da foreste (Napf) e nell'alto Giura.

Con l'affermazione del potere di Roma, vale a dire con l'istituzione delle province, le pop. locali formalmente libere a cui non era stata conferita la cittadinanza romana ottennero lo statuto di peregrini (stranieri) e furono costrette a vivere nelle loro terre d'origine. È possibile, anche se non dimostrabile, che i beni delle vecchie élite galliche (parallelamente al conferimento della cittadinanza romana a esponenti di tali élite) fossero passati sotto la giurisdizione romana senza cambiare proprietario; indizi di un simile processo si hanno nel cant. Ginevra (villa di Parc de La Grange).

Il fatto che la denominazione di due delle tre colonie nell'odierno territorio sviz. (Augusta Raurica e Aventicum) contenesse il termine emerita indica un insediamento in loco di veterani congedati e quindi una parcellizzazione e un'assegnazione di terre; lo stesso vale per la Colonia Iulia Equestris, toponimo che rimanda a una presenza militare.

Vista la situazione in altre province, e in particolare nella valle del Rodano, verosimilmente la misurazione e suddivisione del suolo (limitatio e centuriatio), con i relativi piani e documenti (Catasto), venne effettuata anche in Svizzera. La ricerca di sistemi di misurazione e assegnazione di terre non ha fornito però risultati sicuri; in molte aree del Paese la morfologia montagnosa rendeva comunque impossibile la misurazione catastale.

Sicuramente esisteva una classe sociale di ricchi possidenti fondiari. Nelle colonie e nelle civitates venivano compiute stime delle proprietà dell'aristocrazia municipale, dato che per accedere a tale ceto (ordo) era necessario possedere un certo ammontare di beni, variabile a seconda del contesto. Poiché tali beni erano costituiti in buona parte da terreni, ne risultava l'esistenza di uno strato agiato di proprietari terrieri.

In tutto l'Impero romano, disporre di un certo patrimonio era una condizione indispensabile anche per appartenere ai due ceti superiori dei cavalieri (equites) e dei senatori. Esponenti di entrambi gli ordini sono attestati nell'odierno territorio sviz. per via epigrafica; anche in questo caso rimane da chiarire se il suddetto requisito (census) fosse soddisfatto anche tramite la proprietà di vasti appezzamenti fondiari.

Mese di novembre. Affresco nella chiesa parrocchiale di S. Martino a Ronco sopra Ascona realizzato nel 1492 da Antonio da Tradate (Ufficio dei beni culturali, Bellinzona).
Mese di novembre. Affresco nella chiesa parrocchiale di S. Martino a Ronco sopra Ascona realizzato nel 1492 da Antonio da Tradate (Ufficio dei beni culturali, Bellinzona). […]

In mancanza di fonti non è dato sapere come i ricchi possidenti facessero coltivare le loro terre; si ignora se le piccole casette rinvenute regolarmente nella pars rustica delle grandi tenute fossero abitate da fittavoli, contadini liberi, braccianti o addirittura da fam. di schiavi. Un'iscrizione musiva frammentaria nella villa romana di Laufenburg (Baden, D) sembra indicare un rapporto clientelare.

Dal Medioevo al XVII secolo

L'alto ME si caratterizzò per la continuità dello sfruttamento o perlomeno degli insediamenti nelle aree delle villae romane (ad esempio Bioggio, Dietikon, Munzach, Vandœuvres). Soprattutto nella Svizzera meridionale, occidentale e nordoccidentale, alle villae della tarda antichità probabilmente succedettero spesso curtes signorili altomedievali; gli indizi al riguardo sono comunque scarsi. In epoca carolingia l'ordinamento economico e sociale delle curtes regie (tra cui Stammheim) e di quelle dei signori fondiari laici ed ecclesiastici (ad esempio conventi benedettini di San Gallo e Saint-Maurice) si basava presumibilmente sul modello della Signoria fondiaria bipartita (Economia curtense). Il nucleo della curtis era costituito dalla pars dominica con la relativa Riserva signorile, coltivata dai servi e grazie a prestazioni d'opera gratuite (Corvée). Vi era poi la pars massaricia, che comprendeva una serie di poderi - i Mansi e, probabilmente solo dai sec. centrali del ME, le Schupposen - concessi ai contadini in cambio di Censi fondiari (pagamenti in natura, prestazioni lavorative, denaro). Nell'VIII sec. è per la prima volta attestato l'obbligo, stabilito sul piano giur., di versare alla Chiesa una parte della produzione agricola (Decima). Le leggi germ. forniscono numerose informazioni sull'ordinamento signorile, giur. e sociale, ma tacciono sulle forme di organizzazione economica, argomento su cui tuttora è impossibile trarre conclusioni certe. Stando agli studi sui villaggi abbandonati, gli insediamenti rurali dell'alto ME si configuravano come raggruppamenti non compatti di poderi. È probabile che l'agricoltura, orientata alla sussistenza e poco specializzata, necessitasse solo in piccola misura di una regolamentazione collettiva. Al di fuori delle aree in cui vigeva l'economia curtense, e in particolare nelle regioni prealpine e alpine, le fonti dei sec. centrali del ME relative ai cosiddetti montanari (Bergleute) indicano la presenza di un sistema misto di campicoltura, pastorizia e selvicoltura, praticato da piccoli contadini in parte nomadi.

La fase centrale del ME è considerata un periodo favorevole da un punto di vista climatico, caratterizzato da un'importante crescita demografica, dai Dissodamenti che ne seguirono, dall'addensamento degli abitati rurali, da una loro maggiore strutturazione interna e dall'incremento della cerealicoltura. Solo da allora i villaggi praticarono l'Avvicendamento delle colture. Le proprietà fondiarie e i diritti signorili della nobiltà e di molte diocesi (ad esempio Basilea, Sion, Como) e conventi (tra cui Einsiedeln, Engelberg, Muri, Disentis) conobbero una forte espansione, spesso parallelamente a ricomposizioni parcellari e a una penetrazione più capillare del potere signorile (istituzione dei baliaggi). Con la maggiore estensione delle proprietà crebbero anche gli sforzi dei signori (territoriali e fondiari) per inquadrare i Contadini dipendenti sul piano sociale ed economico, un processo che andrebbe letto non solo nell'ottica della contrapposizione tra signori e contadini, ma anche considerando i loro interessi comuni. Soprattutto nell'Altopiano la signoria fondiaria divenne un elemento fondamentale dell'ordinamento agrario dei sec. centrali del ME e della Società feudale nel suo complesso. Nei fondi da loro amministrati, nel XII-XIII sec. i cistercensi e altri ordini riformatori ottennero notevoli risultati sul piano organizzativo e delle tecniche di coltivazione. Nel pieno ME - periodo a cui risalgono le prime attestazioni del Diritto curtense - gli elementi costitutivi dell'ordinamento agrario erano quindi i poderi signorili, talvolta gestiti direttamente dal signore, le reti di poderi satelliti, le grange degli ordini monastici riformatori, talvolta a conduzione diretta, e il Manso (nel senso di ist. giur., ted. Leihe) contadino e artigianale (gewerbliche Leihe). La complessità dei rapporti signorili si rifletteva nella varietà dei Tributi feudali (principalmente censi fondiari, ammende, manomorta, laudemio). Nell'Altopiano e soprattutto nell'area prealpina e alpina vi erano anche aree caratterizzate da una limitata penetrazione del sistema feudale e del potere signorile. Poderi contadini "liberi" (Allodio), soggetti unicamente ai tributi dei signori giurisdizionali e territoriali, sono documentati in varie regioni, talvolta con una concentrazione maggiore in determinate zone, come attestano i "tribunali dei liberi" (Freiengerichte) in Argovia, Turgovia e Appenzello.

Con il passaggio dal pieno al tardo ME, la riscossione di censi fondiari si affermò gradualmente a scapito del sistema curtense bipartito: i complessi rapporti fra signori fondiari e contadini si ridussero sempre più a un legame di tipo economico, caratterizzato dal prelievo di tributi. All'origine del fenomeno vi era lo sviluppo delle città, nelle cui vicinanze l'economia di sussistenza cedette gradualmente il posto alla produzione per il mercato. Le incombenze amministrative e l'oscillazione degli introiti derivanti dalla riserva signorile indussero poi i signori fondiari ad abbandonare il vecchio sistema curtense e a concedere tutte le terre ai contadini in cambio di canoni fissi. Già dal XII-XIII sec. nel Ticino meridionale si diffuse così il sistema della massaria (da mansionarius, concessionario di un manso), in cui singole aziende a conduzione fam. erano attribuite a massari (fittavoli) da istituzioni ecclesiastiche o da fam. nobili residenti in città. Nel mondo agricolo questo processo aumentò l'importanza dei rapporti orizzontali (comunitari) a scapito di quelli verticali (signorili). Per la pop. rurale i principali punti di riferimento non erano più la curtis e la Familia signorile, ma il Villaggio con i suoi sistemi di Sfruttamento del suolo. La riorganizzazione dello sfruttamento agricolo su basi comunitarie ebbe luogo molto prima nella Svizzera meridionale e più precocemente nella Svizzera occidentale rispetto alle restanti regioni. Nei villaggi dell'Altopiano si diffuse l'avvicendamento triennale delle colture con maggese. La compresenza di forme di sfruttamento individuali (orti e colture particolari), individuali ma con vincoli collettivi (rotazione delle colture) e comuni (Beni comuni) necessitava di forme di regolamentazione (Ordini); fino alla fine del tardo ME l'utilizzo estensivo dei beni comuni rimase comunque relativamente libero. Nell'area alpina l'espandersi della pastorizia inquadrò i pascoli alti in sistemi di sfruttamento su più livelli, incentrati sugli insediamenti permanenti nei fondovalle (come nel caso urano) o in montagna (come in Vallese). Questo processo fu accompagnato da conflitti sui confini, soprattutto in relazione ai pascoli (conflitti di Marca, Conflitti sullo sfruttamento di beni), tra Comunità rurali (ad esempio urane, svittesi e glaronesi) e tra queste ultime e alcuni conventi (ad esempio Einsiedeln, Engelberg).

La Crisi del tardo Medioevo, che durò all'incirca dal 1300 al 1450, scosse le strutture signorili e l'ordinamento sociale ed economico della società rurale. Il susseguirsi di cattivi raccolti, epidemie e devastazioni belliche determinò una grande mobilità geografica e sociale: servi della gleba di signori laici (come ad esempio gli Asburgo) e servi ecclesiastici dipendenti da capitoli e conventi si sottrassero - spesso fuggendo dalle campagne - al controllo cui fino ad allora erano stati sottoposti. Nel contempo crebbe ulteriormente l'importanza economica e politica delle città, e in particolare dei capoluoghi dei cant. urbani, che estesero progressivamente il loro dominio territoriale. Il Mercato fondiario acquisì maggiore dinamismo grazie agli ab. delle città, che acquistarono terre o Rendite o che, in veste di fittavoli, andarono a occupare una posizione intermedia tra i signori fondiari e la pop. rurale (Affitto, Campatico, Soccida). Prima del 1450 il manso contadino (nel senso di ist. giur., ted. bäuerliche Leihe) era di breve durata e soggetto a frequenti variazioni; inoltre si caratterizzava per la disponibilità dei signori fondiari a favorire - attraverso canoni ridotti e aiuti iniziali - l'assunzione di poderi in precedenza non occupati. Dal XIV-XV sec. nell'area alpina si diffuse l'allevamento di bestiame grosso orientato al mercato (Commercio di bestiame), un'evoluzione che a Uri e Obvaldo coincise con l'affermazione di un nuovo ceto dirigente (ca. 1360-80). Dove l'economia alpestre era organizzata su basi comunitarie, appositi statuti regolamentavano lo sfruttamento degli alpeggi (Diritti di alpe). Nella Svizzera centrale questa forma di alpicoltura si affermò nel tardo ME, mentre nelle zone scarsamente abitate del Vallese e dei Grigioni continuarono a predominare le aziende a conduzione fam. Nel Ticino numerosi villaggi poco dotati o del tutto privi di alpeggi li acquistarono o li presero in affitto da altri com.

Attorno alla metà del XV sec., prima nell'Altopiano occidentale e poi in quello orientale, le concessioni di terre assunsero forme più durature; crebbe l'interesse dei contadini a trasformare i mansi di breve o medio periodo in mansi ereditari (Erbleihe), che estendevano le prerogative dei concessionari. La tendenza dei titolari di mansi ereditari a considerare questi ultimi come una loro proprietà e il prevalere della divisione reale nell'ambito del Diritto successorio contadino si tradussero in un aumento delle spartizioni, delle permute e degli acquisti di mansi trasmissibili alla morte del titolare, a cui i proprietari reagirono vietando la divisione e l'alienazione di questi ultimi. Laddove strategie fam. per mantenere l'integrità dei possedimenti si contrapponevano alla divisione reale, si preferì il maggiorasco (ad esempio in Ticino), il minorasco (ad esempio nell'Emmental) o la comunione ereditaria (indivisione), diretta dal figlio maggiore (come nel basso Vallese). Nei villaggi la crescita demografica intervenuta dal 1450 e lo sfruttamento più intensivo della terra diedero vita a conflitti sulle risorse e a tensioni sociali. Gli statuti com. e gli arbitrati dell'epoca riguardarono in maniera crescente i beni comuni, precedentemente sfruttati in maniera estensiva, e che ora rappresentavano una fonte di contrasti all'interno e tra comunità di villaggio, a causa delle Recinzioni per colture particolari e di prelievi di legname e pascolamenti eccessivi. Attorno al 1500 si acuì anche la contrapposizione tra contadini proprietari e Tauner, che oltre ad assumere rilevanza sul piano socioeconomico in vari casi si rifletté anche negli statuti com. e quindi nei diritti d'uso. Le misure volte a limitare l'accesso alla cittadinanza della fine del XV sec. rappresentano le prime manifestazioni di una chiusura delle comunità di villaggio nei confronti di forestieri indigenti.

Nel XVI-XVII sec. l'ordinamento agrario non subì trasformazioni radicali; molte tendenze pregresse proseguirono e in parte si accentuarono. Diritti signorili e tributi rimasero sostanzialmente inalterati, ma passarono in secondo piano di fronte al crescente peso dello Stato, dei com., del mercato (agricolo e non) e del capitale. Le autorità dell'età moderna stabilirono le condizioni quadro dell'organizzazione economica e sociale sul piano com., delle successioni ereditarie, dei trasporti e dei trasferimenti di beni, merci e capitali, sanzionando prassi locali (norme sull'ammissione di forestieri, recinzioni, spartizioni di boschi) e disciplinando l'operato delle comunità di villaggio (sfruttamento dei boschi) e dei singoli contadini (divieto di suddividere i fondi e di modificarne la destinazione d'uso). Le finanze pubbliche attingevano inoltre la maggior parte delle proprie risorse dal settore agricolo. Nelle comunità di villaggio la pressione demografica provocò un ulteriore aumento dei conflitti relativi all'utilizzo e alla delimitazione dei beni comuni. Negli statuti com. il loro sfruttamento assunse un'importanza ancora maggiore; attorno al 1700 tra i villaggi non esistevano praticamente più spazi utilizzati in maniera congiunta. Gli abitati rurali con beni comuni estesi e di buona qualità erano peraltro mete privilegiate di immigrazione, ciò che indusse la pop. locale a riscuotere risp. ad aumentare le tasse sull'ammissione alla cittadinanza e a imporre una politica più restrittiva per quanto riguarda i diritti d'uso legati ai singoli poderi.

L'aumento delle recinzioni dei beni comuni e dei campi coltivati con il sistema dell'avvicendamento delle colture nonché delle spartizioni di beni comuni e boschi, attestato nella campagna lucernese tra la fine del XVI e l'inizio del XVII sec., fu la conseguenza di cambiamenti sociali che in quel periodo riguardarono probabilmente tutto l'Altopiano. La frammentazione dei fondi, dovuta alla crescita demografica e alle prassi successorie, provocò un aumento più che proporzionale delle fasce povere, a cui venivano messi a disposizione campi o gruppi di piccoli poderi (insediamenti di Tauner). Delle recinzioni degli appezzamenti sottoposti all'avvicendamento delle colture beneficiarono soprattutto i contadini proprietari agiati, ciò che acuì il divario sociale tra questi ultimi e i Tauner. Nel XVI sec. l'aumento delle piccole aziende agricole favorì anche l'introduzione del sistema della collatoria (ted. Tragerei), in cui un unico individuo (il collatore) manteneva i rapporti con il proprietario in rappresentanza di gruppi di contadini. La differenziazione socioeconomica fu meno marcata nell'area alpina, dove prevaleva la piccola proprietà; la complessità degli assetti proprietari (nel Goms ad esempio coesistevano tutte le combinazioni possibili di sfruttamento individuale e collettivo di proprietà private e comuni) e le forme di sfruttamento comunitarie, che miravano a comporre gli interessi contrastanti, impedirono mutamenti profondi nella struttura economica e sociale. Al di fuori della fascia alpina, l'orientamento al mercato della produzione agraria (soprattutto bestiame, formaggi) divenne più pronunciato. Inoltre il mercato immobiliare e fondiario rurale, in cui confluì un ammontare sempre più elevato di capitali del patriziato cittadino (ad esempio a Berna, Friburgo, Lucerna e nel Ticino meridionale) o dell'aristocrazia rurale (ad esempio nei Grigioni e in Vallese), si vivacizzò, ciò che portò a un aumento dell'Indebitamento agricolo al di fuori dei vincoli feudali.

Dal XVIII al XX secolo

Ancien régime e Repubblica elvetica

Nel XVIII sec. in un primo momento l'ordinamento agrario rimase pressoché immutato; le varie forme di manso (Leihe) e i tributi signorili restarono in vigore fino all'Elvetica. Per quanto riguarda i mansi ereditari, si rafforzò ulteriormente la posizione dei concessionari, che ormai potevano essere estromessi dai poderi solo se per anni non versavano i canoni dovuti. I loro diritti andavano ben al di là del semplice possesso e già molto prima del 1798 si avvicinavano de facto alla piena proprietà (libertà di utilizzo, possibilità di trasmettere per via ereditaria o alienare il fondo o gravarlo di debiti contratti con terzi, come nel caso delle rendite fondiarie); l'unico limite era costituito dai diritti feudali tramutatisi in oneri fondiari. Il censo da pagare era fisso, anche quando il valore del fondo aumentava: ciò spingeva i contadini a compiere migliorie e a incrementare la produzione, dato che le entrate aggiuntive spettavano interamente a loro.

L'ordinamento agrario continuò a essere determinato anche dal diritto successorio rurale e dalle regole sullo sfruttamento comunitario. Il primo variava nei diversi cant. conf.; generalmente nelle aree a insediamento compatto vigeva la divisione reale, in quelle a insediamento sparso la trasmissione indivisa a un figlio maschio - a seconda delle regioni il maggiore (maggiorasco) o il minore (minorasco) -, obbligato a riscattare le quote degli altri eredi. Nella pratica tale sistema veniva applicato in maniera eterogenea; spec. la divisione dei beni e la posizione delle vedove in numerose località venivano ulteriormente precisate. Studi più recenti inducono a pensare che gli statuti locali fossero applicati in maniera flessibile, d'intesa con gli eredi, ciò che era tollerato dalle autorità. Nella maggior parte dei casi i villaggi disciplinarono l'utilizzo dei terreni in maniera tale da evitare il più possibile contenziosi; gli aspetti decisivi erano lo sfruttamento dei beni comuni e l'avvicendamento delle colture.

L'ordinamento agrario subì invece trasformazioni radicali con la Repubblica elvetica, la cui Costituzione prevedeva, al cap. 13, la riscattabilità dei tributi feudali. Incalzate dalle attese dei contadini, le autorità reagirono in modo rapido, quasi precipitoso. Dopo che all'inizio di maggio del 1798 erano stato aboliti la Servitù della gleba e i relativi gravami e corvée, nel settembre del 1800 venne stabilito che i censi fondiari dovevano ancora essere pagati per quell'anno, e nel 1801 si adottò una disposizione analoga per le decime, ciò che fu all'origine di gravi disordini in vari cant. Alla fine dell'Elvetica rimasero solo le norme sulla riscattabilità dei censi fondiari e delle decime maggiori.

XIX e XX secolo

Veduta dal Wobrig del villaggio di Hettlingen. Acquatinta di Franz Hegi, 1820 (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv).
Veduta dal Wobrig del villaggio di Hettlingen. Acquatinta di Franz Hegi, 1820 (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv). […]

La normativa successoria cambiò soltanto con i codici civili cant. del XIX sec. La rotazione obbligatoria venne ancora mantenuta per periodi più o meno lunghi a seconda delle regioni, per poi essere abolita o divenire obsoleta in seguito al mutamento dei rapporti di proprietà. In alcuni cant. la Repubblica elvetica lasciò in eredità un catasto, che fissava la situazione delle proprietà fondiarie. La riforma del diritto civile cant. portò a una perequazione dei diritti legati alla proprietà e al possesso, che poi permise un'uniformazione legislativa su scala nazionale nell'ultimo quarto del XIX sec. La Costituzione fed. riveduta del 1874 e le successive modifiche del 1898 consentirono l'emanazione del Codice sviz. delle obbligazioni (CO, 1881) e in seguito del Codice civile sviz. (CC, 1907). Mentre il CO disciplinava soprattutto l'acquisto e l'affitto di terreni e le soc. cooperative, il CC regolamentava materie ancora più importanti quali il diritto successorio (con disposizioni particolari per il settore agricolo) e i diritti reali, con i titoli sulla proprietà, il possesso e spec. sui pegni immobiliari. Tutte queste norme sono poi state ripetutamente modificate e adattate all'evoluzione dell'agricoltura sviz. (Politica agricola) in varie leggi fed. (sullo sdebitamento di poderi agricoli, 1940; sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola, 1951; sul promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale, detta anche legge sull'agricoltura, 1951, riveduta nel 1998; legge fed. che modifica il diritto civile rurale, 1972; sul diritto fondiario rurale, 1991).

Riferimenti bibliografici

Epoca romana
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Link

Suggerimento di citazione

Rudolf Fellmann; Martin Leonhard; Alfred Zangger; Markus Mattmüller: "Ordinamento agrario", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 21.01.2015(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/013699/2015-01-21/, consultato il 19.03.2025.