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Riscatto

Il riscatto rappresenta il diritto del venditore, garantito per contratto o per legge, di riacquistare il bene venduto entro un determinato termine a una somma prestabilita. Nel tardo ME la nobiltà dell'odierno territorio sviz. iniziò a ricorrere al riscatto per far fronte a momenti di difficoltà finanziaria; signorie vennero cedute sotto forma di Pegni. La costituzione in pegno assumeva la forma di un contratto di vendita; una lettera di garanzia assicurava al venditore (debitore) il riottenimento del pegno in cambio della restituzione del prezzo d'acquisto (Diritto di pegno immobiliare). Il termine del riscatto, diritto che di norma non decadeva e si trasmetteva agli eredi, veniva stabilito in base a un libero accordo contrattuale, mentre l'importo da versare - a seconda della scadenza stabilita prima o dopo il raccolto - era costituito dal prezzo di acquisto con o senza maggiorazioni. Dato che la nobiltà indebitata raramente disponeva delle somme necessarie, le città finanziariamente forti, in particolare Berna, Lucerna e Zurigo, riuscirono, grazie all'estinzione del diritto di riscatto, ad ampliare il loro territorio con città soggette, villaggi, fortezze e intere signorie nobiliari. Dal XIV sec. il diritto di riscatto iniziò ad affermarsi anche nei contratti relativi a Rendite non redimibili (rendite perpetue), malgrado i timori che ciò potesse sfociare nell'usura. Il riscatto avveniva al prezzo d'acquisto originario o, per le rendite, in base a un determinato tasso di capitalizzazione secondo termini stabiliti.

Dal XVI sec. le autorità cant. regolamentarono il riscatto nell'ambito del diritto fallimentare, che permetteva ai debitori di riacquistare i beni impiegati prima e persino dopo la loro messa all'asta forzata (Gant). Per gli immobili, nel cant. Berna i termini oscillavano tra sei settimane e tre giorni fino a tre mesi, mentre nel principato vescovile di Basilea ammontavano a un anno, sei settimane e tre giorni (annus et dies); nel caso dei beni mobili erano pari a 14 giorni, e per il bestiame a un giorno. Al valore originario del pegno si aggiungevano gli interessi e le spese procedurali. Il Codice civile sviz., entrato in vigore nel 1912, disciplina in particolare il riscatto esercitato professionalmente nell'ambito dei prestiti a pegno (art. 914).

Riferimenti bibliografici

  • H. Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, 3, 1933, 429 sg.
  • LexMA, 6, 2020 sg.; 7, 734-738
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Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Riscatto", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 26.11.2010(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/013707/2010-11-26/, consultato il 22.03.2023.