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Marchi di fabbrica

Nel territorio sviz., la presenza di marchi di fabbrica è attestata dal ME, in particolare per i beni di lusso. Originariamente erano predominanti i marchi dei produttori, già diffusi in epoca romana, impressi, timbrati o stampati sui vari tipi di merce. A questo genere di marchi, tra cui spiccarono quelli, numerosi, dei maestri orefici e argentieri (costituiti dalle loro iniziali, talvolta con blasoni), nel XV sec. si aggiunsero i marchi di controllo delle autorità cittadine preposte alla supervisione dei mercati (spesso stemmi cittadini), che attestavano sia l'origine sia la qualità di tele, prodotti in metallo e articoli in metallo prezioso. Con la tutela della Proprietà intellettuale, nel XIX sec. si iniziò a proteggere contro le imitazioni i marchi di fabbrica e i relativi prodotti. Singoli cant. introdussero norme al riguardo (ad esempio Basilea nel 1817, Zurigo nel 1832 e Ginevra nel 1862), finché dal 1879 apposite leggi fed. regolamentarono la materia sul piano nazionale. I marchi di fabbrica possono essere costituiti da parole, immagini (anche combinati, come nel caso del logo di un'azienda), segni bidimensionali e tridimensionali e suoni. Essi godono di protezione quando sono depositati presso l'Ist. fed. della proprietà intellettuale (fino al 1995 ufficio fed.), figurano nel registro dei marchi e risultano pubblicati sul Foglio ufficiale sviz. di commercio, momento da cui inizia a decorrere il termine di opposizione di tre mesi. Parallelamente ai provvedimenti presi in Svizzera si affermò anche la protezione dei marchi sul piano intern. Nell'ambito dei marchi di fabbrica - e, dal 1979, anche in quello dei marchi di servizio - si distingue tra marchi individuali (tutela per singole imprese), collettivi (tutela per gruppi di aziende) e di garanzia (ad esempio protezione delle caratteristiche qualitative di un prodotto). Nel caso di violazione di un marchio di fabbrica, il suo titolare può richiedere un indennizzo e il divieto del prodotto in questione; se sussiste una violazione intenzionale, essa viene perseguita sul piano penale. L'evoluzione continua della legislazione portò tra l'altro alla nascita dei marchi di qualità (ad esempio Marchio d'origine svizzero) e favorì i prodotti di marca. Denominazioni di origine registrate (ad esempio "Made in Switzerland") beneficiano di una protezione accresciuta.

Riferimenti bibliografici

  • HWSVw, 3, 1-5
  • HRG, 5, 1144-1149
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Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Marchi di fabbrica", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 23.08.2013(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/013728/2013-08-23/, consultato il 07.12.2024.