Il termine bannalità designa in generale dal ME al XIX sec. l'obbligo fatto agli ab. di una Signoria fondiaria di ricorrere a concessionari del signore per esplicare alcune attività di primaria utilità. Il ted. Ehaften (dal medio alto ted. ehafte, ovvero diritto, legittimità, consuetudine) designa attività artigiane indispensabili alla comunità, incluse le attrezzature e i fabbricati che esse occupavano. In origine, diritti speciali e servitù di questo tipo potevano essere attribuiti a Beni comuni, fuochi e Case coloniche. In ogni signoria fondiaria erano dotati di tali prerogative Mulini, taverne (Alberghi), fucine, forni per il pane e torchi; nelle città e nei centri più popolosi le bannalità riguardavano pure Bagni termali, Panetterie, Macellerie, Tintorie e la Concia.
Nelle sue terre il signore fondiario aveva il diritto di istituire bannalità, obbligando i suoi sudditi a utilizzarle e vietando ogni forma di concorrenza (Banno e giurisdizione). La gestione delle attrezzature sottoposte a bannalità era affidata ad artigiani del ramo. Dal XVI sec. i signori territoriali (città e cant. rurali) rivendicarono gradualmente il diritto esclusivo di autorizzare e sopprimere le bannalità sul proprio territorio, spesso violando diritti di altri signori fondiari; di qui i frequenti processi, che duravano anni, in cui di solito l'autorità superiore prevaleva sul signore fondiario.
Di norma le bannalità si legavano agli impianti idraulici (soprattutto mulini per cereali, cartiere, polverifici) e alle attività con diritto di fuoco (fonderie, fucine di fabbri e maniscalchi). Gli impianti annessi ai mulini (tra cui raspe, pestelli, frantoi, macine da spezie, seghe, e gli impianti per sfibrare legna, sbiancare, follare, produrre chiodi ecc.) pur soggiacendo a una concessione che li proteggeva dalla concorrenza, non assumevano in genere il carattere di bannalità.
La bannalità era anche considerata un diritto reale, legato a un particolare edificio nel quale era permesso compiere una data attività. Oltre a godere del monopolio nel loro settore, gli artigiani che sfruttavano edifici e attrezzature avevano un diritto prioritario sui mezzi di produzione (forza idraulica, carbone di legna, paleria ecc.) e anche sulle materie prime (cereali, animali da macello, ferro, coloranti ecc.). I titolari delle bannalità sottostavano peraltro anche a obblighi precisi: essi erano infatti tenuti a servire la collettività, a gestire l'attività in modo affidabile e a garantire un'offerta di prodotti sufficiente, di buon livello e a prezzi fissi; le taverne erano obbligate a fornire alloggio e a vigilare sui loro ospiti. Mugnai e locandieri (comprese le loro fam.) prestavano un apposito giuramento; chi non adempiva al suo incarico poteva essere rimosso dall'autorità.
La concessione di nuove bannalità era subordinata a una dimostrata esigenza sul piano locale; i titolari di bannalità delle località vicine avevano tuttavia diritto di ricorso. Durante l'ancien régime avvenne frequentemente che interessi privati si opponessero alla creazione di bannalità necessarie e che venissero creati esercizi pubblici non autorizzati (bettole ecc.). Le autorità preferivano perciò concedere licenze di esercizio la cui validità cessava con la morte del detentore invece di creare nuove bannalità, che comportavano un diritto reale e irrevocabile. Oltre a una tassa unica iniziale, i titolari di bannalità erano tenuti a versare un canone annuo; per ogni cambiamento (ampliamento dell'attività, trasferimento in un'altra località) occorreva una concessione.
Le bannalità garantivano in genere ai titolari delle stesse una base economica sicura. Tuttavia fornivano redditi elevati solo le bannalità che godevano di una posizione di monopolio (mulini, taverne situate lungo strade molto frequentate, stabilimenti termali ecc.) e che permettevano di integrare gli introiti soggetti a tariffa con l'esercizio di attività accessorie, come il commercio di materie prime, l'agricoltura o altro (locande autorizzate a vendere pane e carne).
Dopo il 1800 la situazione delle bannalità iniziò a cambiare: molte attività soggette a banno (come le officine per la produzione di attrezzi, le cartiere ecc.) dovettero cedere il passo alla fabbricazione industriale, altre ancora (come i mulini) vennero invece sostituite da esercizi la cui attività era libera. In molti cant. varie bannalità sopravvissero fino al 1874: benché inconciliabili con la libertà di industria, la legislazione in materia di arti e mestieri ne ammetteva infatti l'esistenza, in virtù di diritti acquisiti o perché tali attività (ad esempio le locande) permettevano di tutelare l'ordine pubblico e la moralità. Le bannalità furono definitivamente abolite solo con l'affermazione della piena libertà di commercio e di industria (Costituzione fed. del 1874). Furono mantenute le autorizzazioni necessarie per la gestione di particolari esercizi pubblici (bar e ristoranti) e le patenti per l'esercizio di determinate professioni (commercianti ambulanti, osti); in questi casi si tratta però di diritti personali e non più di diritti reali.