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Leggi sulle fabbriche

Mentre il dibattito su vantaggi e svantaggi dell'Industrializzazione prese avvio già nel XVIII sec., i problemi connessi al fenomeno (Questione sociale) cominciarono a essere avvertiti dall'opinione pubblica soprattutto dopo l'incendio di Uster (1832); prime risposte sul piano politico vennero date nell'ultimo terzo del XIX sec. (Politica sociale). I primi tentativi di regolamentare il lavoro di Fabbrica risalgono al decollo industriale dell'economia elvetica all'inizio del XIX sec., ma riguardarono quasi esclusivamente il Lavoro infantile. Fino alla Costituzione fed. del 1874, questo ambito rimase peraltro di competenza dei cant. Nel 1877 i cant. che avevano emanato disposizioni per la protezione della manodopera minorile erano soltanto nove, e appena tre avevano adottato misure per tutelare la forza lavoro femminile. La legge glaronese sulle fabbriche del 1864, che introdusse la giornata lavorativa di 12 ore, costituì una pietra miliare (Tempo di lavoro).

La necessità di applicare provvedimenti sul piano nazionale emerse da una prima inchiesta, sollecitata dalla Soc. sviz. di utilità pubblica, che aveva evidenziato le pessime condizioni lavorative e di vita degli operai di fabbrica. L'adozione di misure per la protezione dei Lavoratori costituiva ormai parte integrante di una più ampia "politica del corpo", finalizzata alla tutela della salute della pop. Il rapporto sulle condizioni della manodopera industriale redatto nel 1868 dallo studioso di economia politica Victor Böhmert indusse il Consigliere nazionale Wilhelm Joos a presentare ancora nello stesso anno una mozione per la creazione di una legge fed. sulle fabbriche. Con la Costituzione fed. del 1874 (art. 34), alla Conf. venne attribuita la competenza di legiferare in questo ambito. Dopo un'ampia procedura di consultazione con oltre 60 prese di posizione e una vivace campagna elettorale, nel 1877 la legge fed. sul lavoro nelle fabbriche - la cosiddetta legge sulle fabbriche del 1877 - venne accettata di misura con 181'000 voti favorevoli e 170'000 contrari, entrando poi in vigore l'anno successivo. Il dibattito si focalizzò soprattutto sulla questione della regolamentazione generalizzata degli orari di lavoro; i provvedimenti a protezione della forza lavoro femminile raccolsero invece un consenso pressoché unanime.

A tutela della manodopera, la legge sulle fabbriche subordinò le condizioni di lavoro a norme di diritto pubblico e, in parte, di diritto privato, fissando la durata di una normale giornata lavorativa a 11 ore (il sabato a dieci ore) e sancendo la Responsabilità civile dell'imprenditore nel caso di danni fisici occorsi ai dipendenti (infortuni, cosiddette malattie professionali). La legge portò inoltre a una riduzione generalizzata degli orari di lavoro; infine, le donne beneficiarono di misure protettive particolari, mentre quelle in favore dei bambini vennero generalizzate. Per la prima volta le autorità intervennero nell'organizzazione interna delle fabbriche, un ambito fino ad allora considerato di dominio esclusivo dell'imprenditore. A partire da quel momento i regolamenti di fabbrica furono sottoposti al controllo dei cant., responsabili dell'esecuzione della legge. Venne inoltre istituito l'ispettorato fed. delle fabbriche, incaricato di vigilare sul rispetto delle norme.

"Art. 41 della legge sulle fabbriche. Sì. Riconquistate il vostro posto al sole". Manifesto favorevole all'aumento dell'orario lavorativo realizzato da Niklaus Stoecklin in vista della votazione del 17.2.1924 (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste).
"Art. 41 della legge sulle fabbriche. Sì. Riconquistate il vostro posto al sole". Manifesto favorevole all'aumento dell'orario lavorativo realizzato da Niklaus Stoecklin in vista della votazione del 17.2.1924 (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste). […]

L'applicazione generalizzata della legge, in particolare delle norme sugli orari di lavoro, si rivelò tuttavia lunga e difficile. Altre lacune - oltre alla responsabilità civile, ad esempio l'Assicurazione malattia - vennero colmate da leggi particolari. Con il cosiddetto emendamento del sabato, nel 1905 il legislatore ridusse a nove ore il tempo di lavoro durante quel giorno. Ancora prima dell'approvazione delle relative disposizioni, il Consiglio nazionale accolse una mozione per la revisione della legge sulle fabbriche formulata dal socialista Fritz Studer. Il Consiglio fed. incaricò quindi gli ispettori delle fabbriche di elaborare un progetto. Dopo prolungate discussioni, il nuovo testo fu approvato dalle Camere fed. nel 1914, ma non venne applicato a causa dello scoppio della prima guerra mondiale. Nel 1919 la legge venne modificata in seguito alle forti rivendicazioni sociali, entrando poi in vigore nel 1920; l'orario di lavoro era stato ridotto in modo sostanziale introducendo la settimana lavorativa di 48 ore. Nell'ambito del lavoro femminile, si proibirono alcune mansioni nocive alla salute e si fissarono limiti agli straordinari; le lavoratrici responsabili di un'economia domestica non potevano inoltre svolgere attività accessorie di durata superiore al normale tempo di lavoro giornaliero. Il divieto per le donne di lavorare prima e dopo il parto per otto settimane fu ridotto a sei settimane dopo il parto; durante questo cosiddetto periodo di protezione, che poteva essere esteso a otto settimane, le donne erano protette dal licenziamento. Nel 1925 fu introdotto il sabato pomeriggio libero per le lavoratrici con un'economia domestica a carico che ne avevano fatto espressa richiesta.

Una nuova legge quadro a tutela dell'attività lavorativa fu emanata solo nel 1964, con la legge fed. sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, subentrata alla legge sulle fabbriche. Una revisione della normativa in direzione di una maggiore flessibilità è stata approvata in votazione popolare nel 1998, dopo che un primo tentativo di modifica nel 1996 era stato bocciato da un referendum promosso dai sindacati. La nuova legge sul lavoro ha abolito il divieto dell'attività notturna per le donne e ha esteso alle ore 23.00 l'orario di lavoro non soggetto ad autorizzazione, ciò che rende possibile il lavoro su due turni senza la richiesta di alcun permesso.

Riferimenti bibliografici

  • Volkswirtschaft, Arbeitsrecht und Sozialversicherung der Schweiz, 2 voll., 1925 (con bibl.)
  • V. Schiwoff, Die Beschränkung der Arbeitszeit durch die kantonale Gesetzgebung und durch das erste eidgenössische Fabrikgesetz von 1877, 1952
  • HSVw, 1, 107-150, 922-927
  • H. Dällenbach, Kantone, Bund und Fabrikgesetzgebung, 1961
  • R. Braun, Sozialer und kultureller Wandel in einem ländlichen Industriegebiet (Zürcher Oberland) unter Einwirkung des Maschinen- und Fabrikwesens im 19. und 20. Jahrhundert, 1965
  • Gruner, Arbeiter, spec. 227-257
  • D. Grobéty, La Suisse aux origines du droit ouvrier, 1979
Link

Suggerimento di citazione

Brigitte Studer: "Leggi sulle fabbriche", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 20.09.2007(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/013804/2007-09-20/, consultato il 29.03.2024.