In senso lato si considerano articoli sull'economia tutte le disposizioni della Costituzione fed. che regolano il rapporto fra Stato ed economia (Politica economica); in senso stretto sono le leggi (modifica degli art. 31, 32, 32quater cpv. 2 e 34ter, accettazione degli art. 31bis-31quinquies, abrogazione dell'art. 6 delle disposizioni transitorie) accettate dal popolo il 6.7.1947 con il 53% dei voti (anche grazie a una chiara maggioranza in quasi tutti i cant. romandi e nel Ticino).
La revisione della Costituzione fed. del 1874 trasformò la libertà di commercio sancita nel 1848 (art. 29 cpv. 1) in una Libertà di commercio e di industria (LCI), che in pratica non poté mai entrare in vigore a causa della legislazione d'emergenza durante la prima guerra mondiale (Pieni poteri), dei Cartelli o di situazioni di effettivo Monopoli. Questi ostacoli e la crisi economica mondiale favorirono negli anni '30 lo sviluppo di un movimento revisionista; la bozza approvata dalle Camere fed. nel 1939 non poté entrare in vigore a causa della seconda guerra mondiale, ma servì da base per gli articoli sull'economia del 1947.
L'art. 31 della Costituzione fed. garantiva la LCI, pur imponendole disposizioni restrittive; in particolare, la Conf. poteva adottare misure per combattere gli effetti nocivi di carattere economico o sociale prodotti dai cartelli, per "conservare una sana popolazione rurale" e per proteggere regioni economicamente minacciate (art. 31bis). Gli sviluppi del diritto economico intern. e l'appartenenza all'Org. mondiale del commercio hanno indotto la Svizzera, spec. dagli anni '90, a sviluppare la propria legislatura secondo principi di tutela della Concorrenza, per esempio inasprendo le norme sui cartelli (1995); restano di stampo interventistico le disposizioni riguardanti la Politica agricola e l'Approvvigionamento economico del Paese. Ai cant. era concessa in via eccezionale la possibilità di non applicare la LCI (art. 31 cpv. 2 e art. 31ter cpv. 1 su caffè e ristoranti). L'art. 34ter, che riguardava il diritto del lavoro, non conteneva particolari riserve sulla LCI; ciò significa che, in linea di principio, le misure di politica sociale erano considerate compatibili con la LCI. Gli articoli sull'economia del 1947 fissarono nella Costituzione fed. elementi corporativi già esistenti, coinvolgendo fra l'altro le federazioni nel processo di elaborazione e applicazione delle leggi (art. 32 cpv. 3) e istituendo la possibilità di conferire carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (art. 34ter); la modifica del 1978 sancì la trasformazione dell'art. 31quinquies da disposizione anticrisi ad articolo sulla congiuntura. Nella Costituzione fed. del 1999 gli articoli sull'economia sono completamente integrati negli art. 94-104 (economia) e 110 (lavoro).