Per lavoro infantile si intende un'attività lavorativa (Popolazione attiva) svolta prima del compimento dei 15 anni (Infanzia), il limite di età fissato dal legislatore. In Svizzera l'età minima è stabilita dalla legge sul lavoro, dalla legge sul lavoro a domicilio e dall'obbligo scolastico di nove anni. All'inizio del XXI sec. in Svizzera il lavoro infantile non costituiva più un problema sociale.
Nella società protoindustriale i bambini erano spesso parte integrante del sistema economico della fam., venivano inseriti precocemente nei processi lavorativi e contribuivano di frequente in misura determinante al sostentamento della fam. (Lavoro). In seguito all'industrializzazione, i membri della fam. dovevano cercare degli introiti al di fuori dell'economia domestica tradizionale. Il lavoro alle macchine, piuttosto semplice e non troppo impegnativo dal profilo fisico, favorì l'impiego di donne e bambini. Lo sfruttamento della manodopera minorile assunse di conseguenza dimensioni completamente nuove, diffondendosi rapidamente all'inizio del XIX sec., in particolare nel cant. Zurigo e nella Svizzera orientale. Nelle filature di cotone lavoravano bambini tra i sei e i dieci anni (a volte anche più giovani) in condizioni miserabili (spazi poco ventilati e illuminati, macchine pericolose) fino a 16 ore al giorno, spesso anche di notte. Ciò ebbe gravi ripercussioni sullo sviluppo fisico e mentale dei bambini, che anteponevano il lavoro alla Scuola. Il lavoro infantile divenne un problema sociale, il che spinse le autorità a condurre delle indagini (nel cant. San Gallo nel 1812, nel cant. Zurigo nel 1813). Nel 1815 il cant. Zurigo emanò un'ordinanza sulla gioventù minorile in generale e su quella impiegata nelle filature in particolare (Verordnung wegen der minderjährigen Jugend überhaupt und an den Spinnmaschinen besonders), che proibiva il lavoro nelle fabbriche prima del nono anno compiuto e fissava un limite dell'orario di lavoro giornaliero tra le 12 e le 14 ore. Pur non riuscendo a imporsi, queste disposizioni segnarono tuttavia l'inizio della legislazione in materia di tutela dell'infanzia e precedettero il varo di leggi ad hoc a Zurigo (1837) e in altri cant.
La legge fed. sulle fabbriche del 1877 (Leggi sulle fabbriche) sottopose per la prima volta il lavoro di fabbrica a una regolamentazione nazionale (divieto del lavoro infantile sotto i 14 anni). Il campo di applicazione di queste normative, circoscritto all'industria delle fabbriche, lasciava scoperti diversi settori: in questi casi si cercava di limitare il lavoro infantile attraverso l'estensione dell'obbligatorietà scolastica. Tuttavia, all'inizio del XX sec. l'impiego di manodopera minorile era ancora largamente diffuso, spec. nell'agricoltura e nel lavoro a domicilio (Appalto di manodopera minorile). Secondo un'inchiesta condotta in 12 cant. sviz., nel 1904 lavoravano in Svizzera ancora ca. 300'000 bambini.
Nel corso del XX sec. il lavoro infantile fu progressivamente ridotto: la legge fed. del 1922 sull'impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri fissò l'età minima a 14 anni e vietò il lavoro notturno per le persone con meno di 19 anni e per gli apprendisti sotto i 20 anni. La legge fed. sull'età minima dei lavoratori portò l'età minima a 15 anni, mentre la legge fed. sul lavoro a domicilio del 1940 vietò l'assegnazione di lavoro a domicilio da eseguire in modo indipendente a giovani di età inferiore a 15 anni. Nel 1964 fu esteso il campo di applicazione della protezione dei lavoratori nel diritto sul lavoro, dal quale restarono esclusi l'agricoltura e il lavoro a domicilio. Nella revisione dei diritti del bambino del 1978 fu contemplata anche la protezione giur. dei bambini nell'ambito dell'appalto di manodopera. Dalla ratifica della convenzione dell'ONU sui diritti del bambino (1997), la Svizzera partecipa al programma intern. per l'eliminazione del lavoro infantile dell'Org. intern. del lavoro, avviato nel 1991. Nel 2006 l'età di protezione per il lavoro notturno e domenicale è stata abbassata a 18 anni.