
La violazione della fedeltà coniugale (Matrimonio), ossia l'adulterio, e le sanzioni che esso comporta, rivelano l'impatto che i diversi modi di concepire la società hanno avuto sul diritto, la cui elaborazione, fino al XX sec., è stata influenzata dalla religione e dalla morale. Durante l'ancien régime l'atteggiamento dei cant. e dei loro tribunali mutò sostanzialmente. A partire dalla fine del Cinquecento si assistette a un inasprimento generalizzato delle sanzioni (multe più elevate, pene quali la detenzione, l'esclusione temporanea o definitiva dalle cariche pubbliche e onorifiche); in caso di recidiva, di norma alla terza o alla quarta volta l'adultero era condannato all'espulsione dal paese, talvolta perpetua (Neuchâtel), o anche alla pena di morte (ad esempio a Berna e, dopo il 1609, a Zurigo). Dal XVII sec. furono inoltre introdotte sanzioni differenziate in base all'appartenenza sessuale, anche in regioni dove precedentemente in questa materia vigeva l'uguaglianza; in genere a partire da questo momento l'adulterio femminile venne punito con maggiore severità, in particolare a Zurigo e Basilea. Fino al XIX sec. nella maggioranza dei cant. la legislazione e la pratica giudiziaria distinguevano tra adulterio semplice, compiuto da una persona sposata con una che non lo era, e adulterio doppio, che coinvolgeva un uomo e una donna sposati; la pena inflitta al colpevole di adulterio non sposato era spesso simile a quella prevista per la fornicazione (Lussuria).
Fino agli inizi del XX sec. in Svizzera le posizioni assunte nei confronti dell'adulterio presentavano notevoli differenze e oscillavano tra l'impunità (nel 1874 a Ginevra il reato di adulterio venne soppresso) e la repressione (pena pecuniaria, talvolta con l'aggiunta di una pena detentiva, per esempio a Friburgo, Vaud e Zurigo). Le legislazioni repressive si dividevano in due categorie: quelle che conferivano la facoltà esclusiva di promuovere il procedimento su querela della parte lesa e quelle che invece autorizzavano il procedimento d'ufficio, in seguito a denuncia o anche soltanto perché si aveva conoscenza del reato. Con l'entrata in vigore del Codice penale sviz. del 1938 si impose il concetto di infrazione punibile dell'adulterio; fino al 1989 esso era un reato che, su richiesta della parte lesa, poteva implicare la condanna del colpevole a una pena detentiva di un anno o al pagamento di una multa. Sia durante l'ancien régime sia nel XIX e XX sec., l'adulterio rappresentò una delle più frequenti cause secondarie all'origine del Divorzio. Nel XIX sec. il diritto canonico e le legislazioni dei cant. rif. proibivano ancora agli adulteri di risposarsi. Durante l'ancien régime i casi di adulterio trattati dalla giustizia matrimoniale riguardarono ca. l'1% delle coppie (Concistoro); alla fine dell'Ottocento (1886-95) e nella prima metà del XX sec. (1930-39), l'adulterio era il motivo invocato nell'11% dei divorzi, ma all'inizio degli anni '90 questa percentuale era scesa a meno del 2%. Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sul divorzio (2000), che abolisce la nozione di colpa coniugale, l'adulterio, in senso stretto, non può più essere invocato.