de fr it

Stupro

Il concetto di stupro o violenza carnale, affermatosi nella terminologia giur. sviz. con la revisione del diritto penale in materia sessuale del 1992, indica le circostanze in cui una donna viene costretta a rapporti sessuali usando minaccia, violenza o pressione psicologica. Sostituisce l'espressione predominante in precedenza, di coazione sessuale.

Crimini ispirati dal diavolo perpetrati nel 1583 nei pressi di Norimberga. Riportati e illustrati nella cronaca del canonico zurighese Johann Jakob Wick (Zentralbibliothek Zürich, Handschriftenabteilung, Wickiana, Ms. F 31, fol. 126r).
Crimini ispirati dal diavolo perpetrati nel 1583 nei pressi di Norimberga. Riportati e illustrati nella cronaca del canonico zurighese Johann Jakob Wick (Zentralbibliothek Zürich, Handschriftenabteilung, Wickiana, Ms. F 31, fol. 126r). […]

Le leggi germ. e il diritto ecclesiale concepirono la coazione sessuale come un violento attacco all'onore della donna. La Carolina del 1532 rifletteva questa visione, prevalente nel ME: le donne prive di onore dalla nascita (per esempio le girovaghe) o che lo avevano perso a causa della propria condotta di vita (come le prostitute), non potevano essere vittime del delitto di coazione sessuale (Prostituzione). Quindi il criterio di giudizio primario era la posizione sociale della donna e non il comportamento e l'intenzione dell'uomo. Come in altri Paesi europei, anche nella vecchia Conf. solo una piccolissima parte dei casi di stupro finiva in tribunale. Presentarsi davanti ai giudici per un processo di violenza sessuale per le accusatrici comportava il rischio di perdere l'onore alla fine di un processo giudiziario, invece di ristabilirlo. Durante il processo le donne dovevano dimostrare di essersi difese con tutti i mezzi. Dovevano inoltre provare la propria buona reputazione e allontanare il sospetto di aver provocato l'aggressore. Se i tribunali accertavano l'onorabilità della vittima, l'imputato doveva corrispondere un risarcimento materiale. Attraverso una pena detentiva o pluriennali pene infamanti, il condannato veniva escluso dalla vita della comunità.

Dall'inizio del XIX sec. i cant. si dotarono di propri codici penali, nei quali si nota una ridefinizione del delitto di coazione sessuale da reato contro l'onore a reato sessuale. Mentre per i cant. della Svizzera romanda (ad eccezione di Neuchâtel) la fattispecie si estendeva anche agli atti sessuali tra persone dello stesso sesso, per quelli della Svizzera ted. si limitava alle sole donne. Il Codice penale sviz. del 1942 riprese la tradizione sviz. ted. secondo cui unicamente le donne maggiorenni potevano essere vittime di stupro. L'art. 187 del Codice penale definiva inoltre come stupro, e quindi come reato perseguibile d'ufficio e punito con la reclusione, unicamente i rapporti sessuali non coniugali.

Alla fine del XX sec. la violenza sessuale all'interno della vita coniugale fu oggetto di una crescente attenzione (Parità tra uomo e donna). Alcuni studi recenti dimostrano che in Svizzera il 10-20% delle mogli è vittima di violenza sessuale all'interno del matrimonio. Solo con la revisione del diritto penale in materia sessuale del 1992 la coercizione a rapporti sessuali nella sfera coniugale rientrò nella fattispecie dello stupro, perseguibile però soltanto su richiesta e nell'arco di sei mesi. Questa disposizione fu abrogata nel 2003. Da allora la violenza domiciliare è un reato perseguibile d'ufficio. Anche secondo le nuove disposizioni, solo la donna può essere vittima di stupro. Poiché il bene giur. protetto è l'autodeterminazione sessuale, l'età non ha più un ruolo determinante. Gli stupri omosessuali e le forme di violenza sessuale non definiti come rapporti sessuali (unione dell'organo sessuale maschile e femminile) ricadono sotto la fattispecie della coazione sessuale e soggiaciono alle stesse pene massime.

Riferimenti bibliografici

  • A. Godenzi, Gewalt im sozialen Nahraum, 1993
  • P. Maier, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, 1994
  • S. Burghartz, «Verführung oder Vergewaltigung?», in Erkenntnisprojekt Geschlecht, 1999, 325-344
  • C. Töngi, Um Leib und Leben, 2004
  • F. Prescendi et al. (a cura di), Victimes au féminin, 2011
  • F. Loetz, Sexualisierte Gewalt 1500-1850, 2012.
Link

Suggerimento di citazione

Sonja Matter: "Stupro", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 25.02.2013(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016113/2013-02-25/, consultato il 28.03.2024.