Nel tardo ME e in epoca moderna, l'espressione consenso giurato (ted. Einung) poteva designare un'unione, un accordo, una convenzione, un contratto, un'alleanza o un patto di norma confermati con un giuramento; in alcune circostanze poteva altresì assumere il significato di congiura (coniuratio) contro le autorità. I consensi giurati nascevano per iniziativa di membri di una cittadinanza o di una corporazione, oppure di beneficiari di una cooperativa per lo sfruttamento di un alpe o di un altro bene. Per questo motivo, nella sua accezione ted. poteva anche indicare il Diritto civico, gli Ordini, il Diritto curtense, il Diritto territoriale, i Diritti di alpe e, in particolare, i regolamenti del sistema di avvicendamento delle colture. Lo stesso termine veniva utilizzato per designare statuti e altri atti giur. fissati e confermati da giuramento fra queste comunità, i documenti in cui venivano trascritti e le multe imposte per la violazione di tali disposizioni, ad esempio per la cattiva manutenzione di un recinto. Funzionari com. speciali, i cosiddetti Einunger o Einiger, erano incaricati di riscuotere le multe. Infine il concetto veniva usato anche per caratterizzare i confini o la demarcazione di un villaggio (Etter).
Riferimenti bibliografici
- Idiotikon, 1, 280-283
- O. Vogel, Der ländliche Einung nach den Zürcher Rechtsquellen, tesi dottorato Zurigo, 1953
- K. S. Bader, «Die städtische Einung im schweizerischen, insbesondere im aargauischen Stadtrecht», in Festgabe Professor Dr. Hermann Rennefahrt zu seinem 80. Geburtstag, 1958, 159-175
- HRG, 1, 910-912
- LexMA, 3, 1746 sg.
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