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Parità tra uomo e donna

Parità di genere

La parità tra uomo e donna si fonda sul principio fondamentale dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani e implica la confutazione dell'idea, ancorata nella legge e caratterizzante tutte le istituzioni sociali, secondo cui sussiste una differenza di natura tra uomo e donna che giustifica una diversità di trattamento. La parità di genere mira a migliorare la condizione della donna sul piano del diritto costituzionale (Costituzione), del diritto del lavoro, della cittadinanza e del diritto di voto, come pure nell'ambito della legislazione sociale e civile (Codice civile). Interessa però anche la situazione concreta delle donne e delle ragazze nella famiglia, nell'educazione, nella formazione, nella professione e nella politica (diritti politici), poiché la parità di diritto non garantisce automaticamente la parità di fatto.

Gli inizi

Richiamandosi al diritto naturale, l'Illuminismo postulò da un lato l'uguaglianza di tutti gli uomini, ma dall'altro formulò anche un nuovo modello di differenziazione intrinseca dei sessi (ruoli sessuali, antropologia). La questione della parità tra uomo e donna si pose concretamente dal 1789 in seguito alla Dichiarazione dei diritti umani e del cittadino e all'abolizione dei privilegi legati ai ceti, dibattuti nelle cerchie illuministe. Verso la fine del XVIII secolo alcuni eruditi svizzeri, appellandosi ai «vecchi padri» della Confederazione, si dichiararono convinti difensori dell'uguaglianza, ma nello stesso tempo, da buoni repubblicani, insistettero nell'esclusione delle donne dalla vita politica. Durante l'Elvetica gli uomini furono emancipati dalla tutela paterna e considerati uguali sul piano giuridico, mentre alle donne la maggiore età civica rimase ancora negata. Dopo la caduta della Repubblica elvetica la competenza legislativa in materia di diritto privato fu nuovamente affidata ai cantoni e ciò non favorì lo sviluppo dell'emancipazione femminile. Lo illustra il Codice di diritto privato zurighese in due volumi redatto negli anni 1850 dall'esperto di diritto pubblico Johann Caspar Bluntschli. Il testo sancì la posizione inferiore della donna rispetto a quella del marito nei diritti di famiglia e matrimoniale nonché la sua discriminazione in tutte le questioni di tutela e di successione, influenzando sia la legislazione di altri cantoni sia il Codice civile svizzero del 1912.

Essendo legate all'economia domestica tradizionale, nella prima metà del XIX secolo le donne tardarono a pretendere diritti individuali e a chiedere l'accesso alle professioni, nonostante nelle discussioni della Rigenerazione sulle revisioni delle Costituzioni cantonali alcuni uomini evidenziassero la disparità di trattamento delle donne. Organizzate in maniera informale dal 1846, anche queste ultime iniziarono a rivendicare la libertà d'azione personale e la parità civile attraverso petizioni (movimento femminista). Alla vigilia della prima revisione della Costituzione federale, nel 1872 la Bernese Julie von May chiese la parità integrale delle donne.

Il dibattito sull'uguaglianza fino alla prima guerra mondiale

L'obbligo scolastico, istituito nei cantoni all'inizio del XIX secolo e a livello federale nel 1874, valeva anche per le ragazze (scuola). Nelle scuole secondarie di alcuni cantoni l'insegnamento del lavoro femminile e dell'economia domestica rimase obbligatorio per le ragazze, a scapito di altre materie, fino al secondo dopoguerra (educazione femminile). Fatta eccezione per Ticino, Vaud e Berna, nella maggioranza dei cantoni le donne furono autorizzate a seguire una formazione di insegnante solo verso la fine del XIX secolo. Nello stesso periodo l'introduzione di corsi liceali nel programma delle scuole superiori femminili e l'accesso ai licei, fino ad allora riservati ai ragazzi, consentirono alle donne di entrare all'università (studenti) e al Politecnico. Mentre gli uomini beneficiavano di sovvenzioni per svolgere un apprendistato professionale, le donne potevano contare sui sussidi federali solo per la formazione in economia domestica.

Gli articoli specifici introdotti nella legge sulle fabbriche del 1877 servirono da un lato a proteggere le donne, ma consolidarono dall'altro l'idea di una speciale «categoria femminile» sul mercato del lavoro, usata dal padronato per legittimare una divisione del lavoro gerarchica e una vistosa disparità nei salari. Ancora prima della fine del XIX secolo, le associazioni operaie e alcune organizzazioni femminili (Federazione svizzera delle lavoratrici) rivendicarono invano la parità di stipendio per la stessa prestazione professionale. Emilie Kempin-Spyri, la prima giurista svizzera, tentò di fare valere il proprio diritto all'esercizio della professione giuridica in virtù del principio di uguaglianza garantito dalla Costituzione appellandosi al Tribunale federale, che nel 1887 respinse questa prima denuncia. Ebbe più successo l'intervento delle associazioni femminili presso la Società svizzera degli impiegati di commercio, che nel 1899 fu costretta ad ammettere le donne alla formazione commerciale.

La tutela obbligatoria per le donne maggiorenni nubili restò in vigore in alcuni cantoni fino all'introduzione della legge federale sulla capacità civile del 1881. Per le donne coniugate rimase valida addirittura fino al 1987. Nemmeno l'introduzione del Codice civile svizzero nel 1912 mutò il principio di subordinazione della donna al marito, nonostante le rivendicazioni a favore della parità tra uomo e donna nel matrimonio avanzate nel corso delle consultazioni preliminari dalle organizzazioni femminili locali e dall'Alleanza delle società femminili svizzere (ASF).

Il lungo cammino verso la parità giuridica

Dopo la prima guerra mondiale, le donne moltiplicarono gli sforzi per migliorare la loro situazione professionale. Nel 1930 la legge federale sulla formazione professionale venne estesa anche a mestieri femminili del ramo artigianale. I percorsi formativi di professioni cosiddette femminili quali il lavoro sociale o l'assistenza ai malati (personale infermieristico) non furono tuttavia sottoposti alla vigilanza della Confederazione fino alla fine del XX secolo. L'accesso alle scuole professionali superiori rimase limitato per le donne e la discriminazione sul mercato del lavoro perdurò. La convenzione numero 100 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che obbliga i Paesi firmatari a combattere la disparità salariale tra uomini e donne, rifiutata dal parlamento federale negli anni 1950, fu ratificata solo nel 1973.

«Sì all'uguaglianza dei diritti nell'ambito della famiglia, della formazione e del lavoro». Manifesto in vista della votazione sul controprogetto del Consiglio federale per l'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna del 14 giugno 1981 (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste).
«Sì all'uguaglianza dei diritti nell'ambito della famiglia, della formazione e del lavoro». Manifesto in vista della votazione sul controprogetto del Consiglio federale per l'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna del 14 giugno 1981 (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste).

La regolamentazione in materia di acquisizione e perdita del diritto di cittadinanza spettava di fatto ai cantoni. In applicazione della prassi giuridica, le donne perdevano la cittadinanza svizzera quando sposavano uno straniero. Per gli uomini, per contro, vigeva il principio di non poter perdere questo diritto. In seguito all'accresciuta domanda di reintegrazione da parte di ex cittadine svizzere, durante le due guerre mondiali la prassi della Confederazione inasprì questa discriminazione. Fu solo con la legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 1952, fortemente voluta dalle associazioni femminili, che alle donne fu concesso di conservare la propria cittadinanza svizzera a condizione di presentare una dichiarazione ufficiale in tal senso.

«Se le donne vogliono, tutto si ferma». Manifesto per lo sciopero nazionale delle donne del 14 giugno 1991, realizzato da Agnes Weber (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste).
«Se le donne vogliono, tutto si ferma». Manifesto per lo sciopero nazionale delle donne del 14 giugno 1991, realizzato da Agnes Weber (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste).

Il suffragio femminile fu introdotto a livello federale nel 1971. Il quarto Congresso svizzero per la difesa degli interessi femminili tenutosi nel 1975, dichiarato anno internazionale della donna dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), chiese l'istituzione di una Commissione federale per i problemi della donna (poi Commissione federale per le questioni femminili, CFQF), realizzata dal Consiglio federale nel 1976. Appellandosi all'articolo 2 sulla non discriminazione in base al sesso della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU, il congresso lanciò inoltre l'iniziativa popolare «per l'eguaglianza dei diritti tra uomo e donna» nella società, nella famiglia, nel mondo del lavoro e nell'ambito della formazione. Presentata nel 1976, venne ritirata a favore del controprogetto più moderato, fatta eccezione per la parità salariale, del Consiglio federale, approvato il 14 giugno 1981 dalle e dai votanti e dai cantoni. L'articolo 4 della vecchia Costituzione federale (articolo 8 di quella del 1999) secondo cui «uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore» sollecitò innumerevoli azioni per il pagamento di una giusta retribuzione, specialmente nei settori della sanità e dell'educazione. Le sindacaliste intentarono inoltre processi contro disposizioni discriminatorie nei contratti collettivi di lavoro. Se i processi per rivendicazioni salariali furono lunghi e complessi, quelli contro le disparità nel campo della formazione sembrano avere avuto più rapidamente successo. Ciononostante, nel 1991 meno della metà dei cantoni aveva eliminato le disparità di genere nei programmi scolastici.

Dalla metà degli anni 1980 si compirono rapidi progressi nella politica della parità di genere. L'apertura dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU, 1988) fu seguita da quella di istituzioni simili in alcuni cantoni e nelle amministrazioni pubbliche; anche grandi imprese, quali Swissair, Credito svizzero (CS) e Asea Brown Boveri (ABB), crearono appositi uffici per la promozione femminile all'interno dell'azienda. Le misure statali di promozione della parità (mainstreaming di genere) miravano in primo luogo all'integrazione delle donne nel mercato del lavoro. A livello politico, lo sciopero delle donne del 1991 produsse la necessaria pressione per l'applicazione sul piano legislativo dell'articolo costituzionale del 1981. Nel 1996 entrò in vigore la legge federale sulla parità dei sessi, che condanna diverse forme di discriminazione nell'ambito della vita economica, tra cui in particolare le molestie sessuali sul luogo di lavoro.

Il nuovo diritto del bambino (1978) e il nuovo diritto matrimoniale (1988), che conferisce alle madri la facoltà di esercitare l'autorità parentale e garantisce l'uguaglianza dei sessi in seno alla famiglia, furono controversi. Nel 1985 il nuovo diritto matrimoniale fu accolto solo grazie al massiccio sostegno delle donne che si recarono alle urne, mentre il progetto fu largamente respinto dagli uomini. Dall'entrata in vigore della revisione della legge federale sulla cittadinanza svizzera (1992), le Svizzere che sposano uno straniero non perdono più la loro cittadinanza d'origine.

L'introduzione dell'assicurazione maternità, prevista nella Costituzione fin dal 1945 (articolo 34quinquies della vecchia Costituzione) e ripetutamente promossa nel contesto del Movimento di liberazione della donna (MLD), fu respinta dal popolo alle urne nel 1984, 1987 e 1999. Nel 2004 fu per contro accettata in votazione popolare la revisione della legge sulle indennità di perdita di guadagno, che determinò l'entrata in vigore nel 2005 dell'indennità di maternità per le donne attive professionalmente. Fino al 1996 le donne furono discriminate anche in materia di assicurazione malattia (casse malati). Il diritto a una rendita autonoma per le donne coniugate, chiesto dalle organizzazioni femminili per la prima volta nel 1964, fu realizzato solo nel 1997 con la decima revisione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) attraverso l'introduzione dello splitting e degli accrediti per compiti educativi e assistenziali non remunerati. Per preservare la cosiddetta neutralità dei costi, nello stesso tempo l'età del pensionamento per le donne fu elevata da 62 a 64 anni. Da allora le rendite AVS degli uomini superano solo di poco quelle delle donne. L'età di pensionamento più bassa, come pure alcuni privilegi persistenti nella rendita di vedovanza, furono giustificati con il fatto che le donne prestano una percentuale nettamente superiore di lavoro domestico e di cura, come dimostra la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (Rifos), condotta dal 1995.

A causa dei salari mediamente più bassi e dell'elevata percentuale di impieghi a tempo parziale, nella previdenza professionale (casse pensioni) le donne sono penalizzate. Il diritto alla rendita ancorato nel nuovo diritto sul divorzio del 2000 ha migliorato la condizione della donna pensionata. Questo miglioramento è stato però compensato dalla contemporanea disposizione sulla pensione alimentare, favorevole al marito. Il nuovo diritto ha inoltre introdotto la possibilità di esercitare l'autorità parentale congiunta; dal 2014 questa soluzione è la regola prevista dalla legge in caso di divorzio e sempre più spesso i bambini sono affidati al padre.

Dal 1980 la violenza sulle donne, una questione legata ai diritti dell'uomo e alla parità tra uomo e donna, è stata oggetto di dibattito pubblico, favorendo una progressiva sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche, quali i servizi di assistenza pubblica e la polizia, e portando alla penalizzazione dello stupro nel matrimonio, approvata nel 1992 nell'ambito della votazione popolare sulla revisione del diritto penale in materia sessuale. Dal 2004 i reati di violenza (lesioni corporali semplici, ripetute vie di fatto, minacce, coazione sessuale e stupro) tra coniugi e conviventi sono perseguiti d'ufficio.

In virtù del principio «stessi diritti, stessi doveri», dall'introduzione del suffragio femminile si pose la questione dell'inserimento delle donne nella difesa nazionale. Nel 1985 il Servizio complementare femminile (SCF) fu rinominato Servizio militare femminile (SMF) e i gradi militari adeguati a quelli degli uomini; nel 1995 l'SMF fu integrato nell'esercito. Dal 2004 le soldatesse possono portare le armi, i loro giorni di servizio sono equiparati a quelli degli uomini e hanno il diritto di partecipare a missioni all'estero. Per le donne il servizio militare è facoltativo e, contrariamente agli uomini, sono esonerate dal pagamento di una tassa d'esenzione dall'obbligo militare (servizio militare obbligatorio).

La situazione all'inizio del XXI secolo

La Svizzera fu uno degli ultimi Paesi a ratificare, nel 1997, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Cedaw) dell'ONU (1979), uno degli strumenti chiave per la difesa della parità di genere. Da allora è tenuta a rendere regolarmente conto dell'attuazione della convenzione. Su incarico del Consiglio federale, nel 1999 l'UFU pubblicò il piano d'azione della Svizzera «Parità tra uomo e donna» per dare seguito agli impegni assunti dagli Stati in occasione della Quarta conferenza mondiale sulle donne dell'ONU tenutasi a Pechino nel 1995. La Costituzione federale del 1999 stabilisce che uomo e donna hanno uguali diritti e vieta esplicitamente ogni forma di discriminazione a causa del sesso. Nel 2021 il Consiglio federale ha adottato la prima strategia nazionale per la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini (Strategia Parità 2030). Sul piano giuridico le coppie omosessuali sono state equiparate a quelle eterosessuali con l'entrata in vigore della legge sull'unione domestica registrata (2007) e della modifica del Codice civile nota come «matrimonio per tutti» (2022). Nel 2011 il parlamento ha abolito la prerogativa del marito in materia di diritto del nome e di trasmissione della cittadinanza ai figli.

Anne Seydoux-Christe durante la consultazione nel Consiglio degli Stati sull'articolo 734f del diritto delle obbligazioni, che fissa valori di riferimento per la rappresentanza di genere nelle direzioni e nei consigli di amministrazione di grande imprese dotate in borsa, 19 giugno 2019 (Servizi del parlamento; parlament.ch).
Anne Seydoux-Christe durante la consultazione nel Consiglio degli Stati sull'articolo 734f del diritto delle obbligazioni, che fissa valori di riferimento per la rappresentanza di genere nelle direzioni e nei consigli di amministrazione di grande imprese dotate in borsa, 19 giugno 2019 (Servizi del parlamento; parlament.ch). […]

Benché i presupposti per un'efficace politica di parità di genere fossero quindi buoni in Svizzera, la sua attuazione concreta ha spesso incontrato ostacoli. L'idea di un bilancio di genere, che analizzi le uscite e le misure di politica finanziaria dal profilo degli effetti su donne e uomini, formulata in Svizzera dal 1994 da esponenti dell'economia femminista, è stata adottata solo da pochi cantoni e non è riuscita ad affermarsi nelle amministrazioni delle finanze. L'iniziativa popolare federale «per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali», lanciata negli anni 1990, fu chiaramente respinta alle urne nel 2000. Nel 2010 per la prima volta tre donne rivestirono le più alte cariche dello Stato (presidenza del Consiglio federale, del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati) e per alcuni mesi il governo federale ebbe una maggioranza femminile. Nelle istituzioni politiche, nelle università e scuole universitarie professionali, nei quadri di amministrazioni pubbliche e imprese private le donne sono, tuttavia, ancora sottorappresentate, nonostante dall'inizio del XXI secolo le giovani conseguano più spesso la maturità dei loro compagni e dal 2009 costituiscano anche la maggioranza del corpo studentesco universitario. Le migranti e le donne senza una formazione superiore sono, per contro, toccate in misura superiore alla media da violenza e povertà.

Spilla della seconda giornata d'azione Equal Pay Day del 11 marzo 2010 (Schweizerisches Sozialarchiv, Zurigo, F Ob-0002-270).
Spilla della seconda giornata d'azione Equal Pay Day del 11 marzo 2010 (Schweizerisches Sozialarchiv, Zurigo, F Ob-0002-270). […]

La legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, in vigore dal 2003, ha spinto i comuni a impegnarsi maggiormente in questo settore. Fino al 2018 sono stati creati 57'400 nuovi posti per l'accoglienza di bambini. All'insegna della conciliabilità tra famiglia e lavoro e a causa della carenza di forza lavoro qualificata, i datori di lavoro sostengono queste misure. I posti di lavoro a tempo parziale in settori tradizionalmente maschili e la condivisione del posto di lavoro a livello di quadri sono, tuttavia, ancora poco diffusi. Oltre alla difficoltà di conciliare lavoro e famiglia, la disparità salariale è considerata l'ostacolo maggiore alla parità di genere: a seconda del settore, nel 2005 le donne guadagnavano mediamente il 21% in meno degli uomini, nel 2020 il 18%. Nel 2002 per la prima volta nell'industria privata venne accolto un ricorso per discriminazione salariale; dal 2009 l'Equal Pay Day attira l'attenzione sulla disparità salariale tra uomo e donna. La proposta del Consiglio federale, sostenuta dalle organizzazioni femminili, di obbligare i datori di lavoro a eseguire un'analisi della parità salariale fu attenuata dal parlamento nel 2018 con la sua modifica di legge, entrata in vigore nel 2020. Dopo vari tentativi falliti di adeguare l'età di pensionamento delle donne a quella degli uomini (2004, 2013, 2017), con la riforma AVS 21 l'innalzamento è stato infine deciso nel 2022. Il secondo sciopero delle donne del 2019, a cui in tutto il Paese ha preso parte ca. mezzo milione di persone, ha evidenziato che all'inizio degli anni 2020 la rivendicazione della parità di fatto tra uomo e donna in tutti i suoi aspetti rimane all'ordine del giorno.

Riferimenti bibliografici

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  • Commissione federale per le questioni femminili (a cura di): Donne Potere Storia. La storia della parità in Svizzera 1848-2000, 2001 (con bibliografia).
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  • Association suisse pour les droits de la femme (a cura di): Le combat pour les droits égaux, 2009.
  • Commissione federale per le questioni femminili (a cura di): Donne Potere Storia. La storia della parità in Svizzera 2001-2017, 2017 (con bibliografia).
  • Fuchs, Gesine: Gleichstellungspolitik in der Schweiz. Einführung in ein umstrittenes Politikfeld, 2018.
  • Angehrn, Céline: Arbeit am Beruf. Feminismus und Berufsberatung im 20. Jahrhundert, 2019.
  • Kiani, Sarah: De la révolution féministe à la constitution. Mouvement des femmes et égalité des sexes en Suisse (1975-1995), 2019.
  • Ufficio federale di statistica (a cura di): Erwerbsbeteiligung der Frauen 2010-2019. Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE), 2020.
  • Seitz, Werner: Auf die Wartebank geschoben. Der Kampf um die politische Gleichstellung der Frauen in der Schweiz seit 1900, 2020.
  • Kradolfer, Sabine; Roca i Escoda, Marta (a cura di): Femmes et politique en Suisse. Luttes passées, défis actuels, 1971-2021, 2021.
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Suggerimento di citazione

Elisabeth Joris: "Parità tra uomo e donna", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 01.05.2023(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016499/2023-05-01/, consultato il 27.02.2025.