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Diritto diresistenza

L'espressione indica il diritto o il dovere di resistere, anche con la violenza, a un'Autorità che viola i diritti elementari, in riferimento a norme giur. superiori, divine o di diritto naturale (Giusnaturalismo). Lo Stato di diritto può ammettere il diritto di resistenza come ultima ratio per ripristinare un ordinamento costituzionale sistematicamente corrotto, ma non per singole inosservanze dei diritti fondamentali. Da esso va distinta la disobbedienza civile, che persegue determinati obiettivi politici senza ricorrere alla violenza. Spesso correlato al tirannicidio, sin dall'antichità il diritto di resistenza, oltre a essere oggetto di discussione filosofico-morale, fu giustificato di frequente sulla base di esempi storici. Anche il ME conobbe, accanto al dovere di obbedienza (Romani 13), tale principio, invocato contro autorità ritenute arbitrarie.

Vignetta dedicata alla sezione "Guglielmo Tell". Acquaforte incisa nel 1794 a Parigi (Biblioteca nazionale svizzera, Berna).
Vignetta dedicata alla sezione "Guglielmo Tell". Acquaforte incisa nel 1794 a Parigi (Biblioteca nazionale svizzera, Berna). […]

Nella Conf. la lotta contro i legittimi detentori del potere, in particolare il duca Leopoldo III (1386), fu giustificata in un secondo momento con il fatto che gli Asburgo trascuravano i loro obblighi di protezione contrattuali e che i Conf. avevano difeso l'ordinamento statale contro i "balivi" tirannici (Miti di fondazione). Gli Svizzeri consideravano le loro vittorie militari del XIV e XV sec. come la manifestazione del giudizio divino, mentre la parte opposta rimproverava loro di avere rovesciato l'ordinamento sociale, avendo dei contadini sconfitto la nobiltà. La ferocia dei tiranni servì regolarmente da giustificazione per il ricorso alla violenza contro le autorità superiori, tanto all'interno quanto al di fuori dei cant. (Peter von Hagenbach nel 1474, Hans Ledergerw nel 1621, Sebastian Peregrin Zwyer von Evibach nel 1653). L'Umanesimo stabilì un legame tra Guglielmo Tell e Bruto il vecchio (rappresentazione teatrale Urner Tellenspiel, Glareano, Jakob Ruf).

Con i riformatori il dibattito sul diritto di resistenza acquisì nuove dimensioni. Il dovere di obbedienza fu mantenuto e, nei confronti degli anabattisti, addirittura imposto. A causa delle repressioni, si discusse però di quando e come bisognasse obbedire a Dio piuttosto che agli uomini di fede catt. (Atti degli Apostoli 5, 29). Generalmente si legittimava la resistenza passiva, quindi il rifiuto di obbedire; vi erano per contro delle riserve nei confronti di un uso attivo della forza. Secondo Ulrich Zwingli, i cittadini, quando difendevano - persino con le armi - la libera predicazione contro i tiranni, agivano come strumenti di Dio e non come custodi dei propri diritti. In Zwingli il diritto di resistenza è assai più marcato che in Martin Lutero o nei dibattiti condotti da Heinrich Bullinger con John Knox, François Hotman e Teodoro di Beza. Di fronte alla situazione di guerra civile che caratterizzava all'epoca la Francia, dal 1559 Giovanni Calvino, ispirandosi all'esempio degli efori di Sparta, abbozzò una teoria non sistematica del diritto di resistenza, secondo cui spettava agli Stati generali il compito di opporsi in maniera tendenzialmente non violenta agli editti contrari alla fede rif. Dopo la notte di S. Bartolomeo, nel 1574 Beza estese tale diritto ai magistrati inferiori (funzionari, alta nobiltà, città) che esercitavano il potere legittimo e rappresentavano il popolo. Su impulso di Josias Simler, egli incluse nella sua argomentazione l'esempio della resistenza dei Conf. contro la tirannia asburgica.

Durante le ripetute rivolte contadine, il diritto di resistenza fu rivendicato per difendere i vecchi diritti voluti da Dio ma violati dalle autorità. Fino alla guerra dei Contadini del 1525 le legittimazioni bibliche o teol. esplicite furono rare; ci si riferiva piuttosto alle idee chiliastiche (profezia di S. Nicolao della Flüe, dopo il 1653). Gli insorti nella guerra dei Contadini del 1653 si posero, con la loro "Lega contadina", nella tradizione delle prime alleanze conf., che avevano anch'esse lo scopo di lottare per la giustizia. I contadini lucernesi paragonarono la città ai "balivi tirannici" (lo stesso avvenne nel 1712). I Tre Tell giustificarono il loro tentativo di uccidere lo scoltetto lucernese appellandosi all'esempio di Tell e a Dio, che punisce l'autorità che agisce in maniera errata. Nel 1712 e in particolare durante la Repubblica elvetica, i cant. catt. insorti si richiamarono alla necessità di salvaguardare la "vera" fede contro autorità pronte a compromessi o "illuminate"; essi difesero gli antichi diritti e le libertà, soprattutto l'autonomia com., opponendosi alle tendenze assolutistiche (prima del 1798) e allo Stato unitario elvetico, verso il quale ingaggiarono una guerra civile controrivoluzionaria (guerra dei Bastoni del 1802).

Nei conflitti politici quali i tumulti verificatisi a Zurigo nel 1713, il diritto di resistenza fondato sul diritto naturale serviva a legittimare l'opposizione delle corporazioni, nel caso in cui le autorità venivano meno ai propri doveri e violavano le leggi fondamentali, determinando in tal modo lo scioglimento del patto di sottomissione. Sullo sfondo delle Rivoluzioni ginevrine, Jean-Jacques Rousseau teorizzò il diritto alla rivoluzione da parte del popolo sovrano per dare una Costituzione adeguata alla volontà generale. A ciò si appellarono più tardi i radicali per giustificare il sovvertimento degli ordinamenti costituzionali dell'ancien régime, ad esempio già nel 1798 nel Paese di Vaud contro Berna, nelle spedizioni dei Corpi franchi e a Ginevra nel 1846. Il diritto di resistenza secondo la Costituzione rivoluzionaria franc. del 1793 fu concretamente recepito durante la Rigenerazione: Ludwig Snell ipotizzò, nel suo progetto di Costituzione del 1831, un diritto di resistenza da parte dei cittadini armati (sistema di milizia). Nella sommossa di Zurigo del 1839 (Züriputsch), i conservatori addussero quale motivazione della loro resistenza tra l'altro la volontà del popolo e la necessità di difendere l'ordine divino e il cristianesimo. La fondazione del Sonderbund catt. conservatore e l'opposizione al suo scioglimento (1845-47) furono legittimate dal fatto che si trattava di un'azione di difesa intrapresa da entità politiche sovrane.

Lo Stato fed. liberale garantì, in sostituzione del diritto di resistenza, diritti fondamentali e specifiche procedure. In caso di violazioni dello Stato nell'ambito dei diritti umani, nel 1877 l'ex Consigliere fed. Jakob Dubs sostenne il "diritto naturale dell'iniziativa personale" fino alla rivoluzione. Le Costituzioni cant. bernesi di ispirazione radicale del 1846 e del 1893 ammisero unicamente la possibilità di resistere contro l'irruzione illegale di funzionari in abitazioni private (art. 75 e 76, abrogati dalla Costituzione cant. del 1995). La Lega degli ufficiali del 1940 era pronta a rovesciare il legittimo governo nazionale qualora non avesse opposto resistenza alla Germania nazionalsocialista. Il giuramento alla bandiera fu quindi interpretato come un atto di fedeltà nei confronti della patria e non verso il potere politico o militare. Nel dopoguerra il diritto di resistenza fu evocato dal popolo giurassiano per opporsi alla Costituzione e alle autorità bernesi; l'org. giovanile Bélier vi si appellò per legittimare in parte l'uso della violenza. I movimenti di protesta più recenti (Rivolte giovanili, Kaiseraugst, oppositori della globalizzazione), malgrado le loro critiche al sistema, non si sono appellati al diritto di resistenza e a un ordinamento giur. superiore.

Riferimenti bibliografici

  • W. Schulze, «Zwingli, lutherisches Widerstandsdenken, monarchomachischer Widerstand», in Zwingli und Europa, a cura di P. Blickle et al., 1985, 199-216
  • A. Kley, «Rechtsstaat und Widerstand», in Handbuch des schweizerischen Verfassungsrechts, 2001, 285-298
  • M. Turchetti, Tyrannie et tyrannicide de l'Antiquité à nos jours, 2001
  • M. Polli-Schönborn, «Frühneuzeitliche Widerstandstradition auf der Luzerner Landschaft», in JHGL, 20, 2002, 3-15
  • G. P. Marchal, Schweizer Gebrauchsgeschichte, 2006
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Suggerimento di citazione

Thomas Maissen: "Resistenza, diritto di", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 11.11.2014(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016518/2014-11-11/, consultato il 19.03.2024.