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Responsabilità civile

Con responsabilità civile si intende l'obbligo legale di risarcire i danni arrecati a terzi, spec. in caso di incidente. La parte generale del diritto sulla responsabilità civile, iscritta dal 1881 nel Codice delle obbligazioni (CO), è completata da disposizioni contenute in leggi speciali. Nel Diritto privato si tratta spec. di responsabilità civile nell'eventualità di danni extracontrattuali, mentre nel Diritto pubblico di quella della collettività e dei suoi funzionari. In caso di responsabilità causale il risarcimento dei danni non è legato a colpe personali. Nella seconda metà del XIX sec. si pose l'accento sulle ferrovie e sulle fabbriche, secondo il modello della legge imperiale ted. sulla responsabilità civile del 1871. Nel 1875 la legge fed. sulla responsabilità delle ferrovie in caso di infortunio introdusse il principio della responsabilità causale nel diritto sviz. Anche la Legge sulle fabbriche del 1877 regolava in senso causale la responsabilità degli imprenditori in caso di danni fisici occorsi ai dipendenti. Mentre la legge fed. sulla responsabilità civile dei padroni di fabbrica del 1881 limitava la loro responsabilità, l'emendamento del 1887 la estese ad attività come l'edilizia e i trasporti. Gli imprenditori assicurarono sempre più il proprio rischio. I problemi nella sua applicazione indussero nel 1918 a sostituire la responsabilità civile dei datori di lavoro con l'Assicurazione contro gli infortuni obbligatoria. A causa dei rischi crescenti dovuti allo sviluppo tecnico, la responsabilità civile fu introdotta in leggi speciali, come quelle sugli impianti elettrici (1902), sulla circolazione aerea (1920), sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi (1932), sugli impianti di trasporto in condotta (1963), contro l'inquinamento delle acque (1971), sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare (1983), sulla protezione dell'ambiente (1983) e sull'ingegneria genetica (2003). Negli ambiti non regolamentati altrimenti è applicato il CO, che prevede la responsabilità civile per colpa e - in pochi casi specifici - quella causale. Spec. dopo la seconda guerra mondiale, il rischio è stato progressivamente assunto dalle Assicurazioni, tanto da rendere ormai sussidiarie le questioni di responsabilità. Più recentemente la responsabilità civile è stata estesa a nuovi settori, come quello del danno da prodotti (1993), e può raggiungere dimensioni gigantesche, ad esempio nell'ambito dell'energia nucleare. D'altra parte, considerate le difficoltà nel determinare la responsabilità individuale, si tende a regolare le pretese direttamente con le assicurazioni, senza passare per la responsabilità civile. Nel 1988 fu avviata una revisione globale del diritto in materia, che mirava a un'unificazione della base legale e a un inasprimento parziale della responsabilità civile. L'avamprogetto posto in consultazione nel 2000-01 si scontrò con dure critiche, in particolare degli ambienti economici (banche e industria chimica). Il Consiglio fed. decise pertanto di non inserire la revisione nel programma di legislatura 2003-07; nel 2009 vi rinunciò a favore di una revisione parziale che prevedeva il prolungamento dei termini di prescrizione.

Riferimenti bibliografici

  • H. Bracher, «Die Entwicklung der Fabrikhaftpflicht in der Schweiz und ihre Ablösung durch Kranken- und Unfallversicherung 1911», in Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte, 8, 1986, 157-179
  • K. Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, a cura di E. Stark, 19955
  • A. Keller, Haftpflicht im Privatrecht, 20026
  • C. Chappuis, F. Werro, «La responsabilité civile: à la croisée des chemins», in RDS, 122, 2003, 237-396
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Suggerimento di citazione

Bernard Degen: "Responsabilità civile", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 12.08.2010(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016585/2010-08-12/, consultato il 15.10.2024.