Gli articoli di I. del 1524 e del 1526 costituiscono l'ordinamento giur. (diritto ecclesiastico, pubblico e civile) dello Stato delle Tre Leghe fino al 1798. La loro promulgazione da parte della Dieta comune dei Grigioni diede continuità all'evoluzione costituzionale grigionese, che dalla seconda metà del XV sec. tendeva a estendere i diritti dei com. La nascita degli articoli fu favorita dall'Umanesimo, dalla Riforma e dal contemporaneo sviluppo delle rivendicazioni dei contadini in Germania, Tirolo e Svizzera (guerra dei Contadini). Fortemente influenzati dal contesto politico, sociale ed economico, gli articoli riflettono le trasformazioni della società feudale.
I primi 18 articoli (4.4.1524), rivolti soprattutto contro gli abusi in ambito ecclesiastico, contenevano già il nucleo della legislazione dello Stato in questo campo. Essi stabilivano che i religiosi non avevano il diritto di farsi rappresentare, ma dovevano adempiere di persona gli uffici legati alle prebende, avevano l'obbligo di residenza e dovevano occuparsi in modo serio della cura delle anime e tenere una condotta di vita esemplare; inoltre vietavano loro di redigere testamenti per persone in fin di vita. La scelta del parroco poteva avvenire solo con il consenso del com. I primi articoli sancivano inoltre un limite ai tributi dovuti ai funzionari vescovili e il divieto di applicare la giurisdizione spirituale vescovile negli affari secolari. Gli articoli del 1524 si basavano su sette articoli della Lega Grigia del 20.4.1523 e su una bozza a stampa di 18 articoli delle Tre Leghe del 6.11.1523.
La seconda carta degli articoli di Ilanz (25.6.1526), più radicale, abolì definitivamente il potere temporale del vescovo e diede pieno riconoscimento alle rivendicazioni della pop. rurale. Tutti i religiosi persero il diritto di nominare funzionari laici. Nell'ambito del diritto ecclesiale il rafforzamento della preminenza dello Stato sulla Chiesa e sui suoi organi trovò espressione nella libera scelta del parroco da parte del com., nella soppressione delle pie fondazioni, nella sorveglianza statale sui conventi, nel divieto di accogliere novizi e nell'approvazione della Lega Caddea del vescovo eletto dal capitolo. Nell'ambito dei rapporti di diritto privato fu disposta una diminuzione dei tributi fondiari: ciò significò una riduzione della decima maggiore sui cereali a un quindicesimo, la soppressione della decima minore e di altre imposte quale il Vogelmahl (che imponeva agli ab. dei villaggi di accudire il signore, il suo seguito e gli animali che li accompagnavano quando questi si spostavano per una battuta di caccia), e una riduzione delle corvée a un giorno all'anno. Tutte le decime poterono da allora essere riscattate. Il feudo ereditario fu riconosciuto come l'unica forma legale di affitto.