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Usura

Con usura (ted. Wucher, franc. usure) si indica comunemente un tasso di Interesse eccessivo. Mentre l'espressione ted. in origine assunse un significato molto ampio, da ricavo e frutto (prodotti della terra, neonati, animali riproduttori) a utile (profitto, interesse), quelle it. e franc., derivanti dal lat. usura (utilizzo, sfruttamento, godimento, interesse sul capitale), hanno un'accezione più ristretta.

Medioevo

Per i prestiti in denaro e in natura, la teol. morale e il diritto canonico condannavano come usura qualsiasi tipo di restituzione maggiorata rispetto all'ammontare iniziale. La condanna riguardava però solo questa particolare forma di Credito; il compenso dovuto ad esempio per la locazione o l'affitto era considerato lecito. Tale principio rimase sostanzialmente inalterato per tutto il ME. Persino i commentatori del diritto romano, che considerava usura solo i tassi di interesse spropositati, non ritenevano che un tasso moderato fosse legittimo.

In merito a tipologie di credito alternative, che in ogni epoca ebbero un ruolo più importante rispetto ai prestiti, la dottrina mutò nel corso del ME, così come per le circostanze particolari che consentivano una remunerazione del creditore. In quest'ultimo caso assunsero importanza il rimborso ritardato, il rischio, il danno causato e - benché si trattasse di una questione controversa - il mancato profitto.

Già sotto Werdo (784-812), abate di San Gallo, è attestata la concessione di un prestito definito esplicitamente a interesse. Le vendite anticipate del raccolto, ancora contrastate nel tardo ME dalle città conf. per scongiurare la speculazione, furono ripetutamente vietate, ma senza successo (regolamentazione del Mercato). La Soccida, in cui i proventi del bestiame concesso in affitto (latte, formaggio, vitelli) erano divisi a metà tra il contadino e il proprietario degli animali, è attestata nella Conf. dal XII sec. (Acta Murensia). Dal XIV sec. acquisì un'importanza crescente, anche se le comunità di alpeggio della Svizzera centrale contrastarono il fenomeno, temendo un eccessivo sfruttamento dei pascoli. Dal profilo dell'usura, la soccida era consentita se il locatore del bestiame partecipava anche ai rischi (spec. nel caso di morte di un animale).

La più importante forma di credito nei sec. centrali del ME era il pegno (ted. Satzung), esercitato su vasta scala soprattutto dai conventi in veste di prestatori di denaro. Nella sua forma antica (ältere Satzung), il creditore sfruttava l'oggetto del pegno e beneficiava dei suoi proventi a titolo di interesse (Diritto di pegno immobiliare). Nella forma nuova (jüngere Satzung), i beni erano sfruttati dal debitore, che cedeva parte del ricavato al creditore. Si distingueva tra pegno morto (Zinssatzung), dove i proventi non venivano detratti dal capitale, e pegno vivo (Totsatzung), dove lo erano (sebbene il credito non fruttasse interessi). Nel 1163 papa Alessandro III vietò il primo tollerando invece il secondo. Ciononostante il pegno morto rimase diffuso anche oltre la fine del ME. Ancora nel 1530 il diritto civico di Rheinfelden esigeva la deduzione dei ricavi dall'importo del pegno.

Nell'area conf., nel tardo ME il credito assumeva principalmente la forma di Rendite. Città, nobili, membri della borghesia e persino contadini si procuravano così dei capitali. Anche se il diritto canonico considerava le rendite alla stregua di un'operazione di vendita (acquisto del diritto alla riscossione di una rendita perpetua), il timore che si trattasse di usura rimase vivo. Nel tardo ME l'epiteto "usuraio" era considerato un'ingiuria infamante, da cui il Consiglio di Berna nel 1384 tutelò legalmente gli acquirenti di rendite cittadine. A Basilea nel 1410, in occasione di una predica che suscitò scalpore, il domenicano Johannes Mulberg difese la dottrina dominante, per cui le rendite perpetue e vitalizie erano ammesse, mentre quelle redimibili in quanto prestiti ricadevano sotto il divieto canonico di riscuotere interessi. La questione, discussa anche al Concilio di Costanza, nel 1425 fu risolta da papa Martino V: le rendite su beni immobiliari a un prezzo usuale con libero diritto di Riscatto non erano da considerarsi usura. Occasionalmente la polemica tornava tuttavia a riaccendersi. Nel 1430 Johannes Nider, priore del convento dei domenicani di Basilea, chiese a Job Vener, studioso di Heidelberg, una perizia sulla materia. Anche il Concilio di Basilea tornò sulla questione. In un trattato redatto dopo il 1454, il canonico zurighese Felix Hemmerli dichiarò le rendite perpetue esenti da peccato se al venditore veniva concessa la redimibilità per misericordia. Nella seconda metà del XV sec. le rendite perpetue caddero sotto il sospetto di usura. Il diritto di riscattare il debito venne sempre più considerato un requisito fondamentale per sfuggire al sospetto di usura. Nel territorio sviz., nel tardo ME i tassi delle rendite redimibili scesero da ca. il 7 al 5% (nel caso di rendite cittadine in parte addirittura fino al 4%). Rispetto a queste ultime, nel XV sec. gli interessi delle rendite perpetue erano pari a ca. la metà, quelli dei vitalizi al doppio, poiché agli interessi si sommava una quota di ammortamento, dato che si estinguevano alla morte del percettore della rendita. Dato che le rendite gravavano come onere reale sugli immobili, questa forma di credito era riservata solo ai proprietari immobiliari.

Episodio del ciclo della danza macabra nell'ossario di Wolhusen. Affresco con teschi autentici, risalente al 1661 ca. (Kantonale Denkmalpflege Luzern; fotografia Theres Bütler).
Episodio del ciclo della danza macabra nell'ossario di Wolhusen. Affresco con teschi autentici, risalente al 1661 ca. (Kantonale Denkmalpflege Luzern; fotografia Theres Bütler). […]

Non era invece messo in discussione il carattere usurario dei crediti, garantiti da cambiali o pegni manuali, concessi da ebrei e Lombardi. I prestatori, sia ebrei sia cristiani, potevano dedicarsi a tale attività solo grazie a privilegi concessi da principi e città. Il ruolo economico di questi prestiti era ridotto, considerati i tassi di interesse molto elevati: già nel XIV sec. sull'arco di un anno raggiungevano il 43⅓%. Era comunque possibile trovare anche tassi meno onerosi: a Friburgo nel XV sec. ad esempio il 32½%, a Winterthur e Zurigo il 22%. Tassi più contenuti si riscontrano anche per grossi prestiti accordati a principi, nobili e città. I crediti a elevato interesse non erano adatti agli investimenti, dato che in nessun settore economico era possibile ottenere profitti di tale entità. Nel tardo ME gli ebrei persero in larga misura la loro clientela tradizionale (città, mercanti, principi, esponenti dell'alta nobiltà, conventi), poiché anche in Svizzera la loro forza finanziaria si ridusse notevolmente a causa dei pogrom nel periodo della peste e della cancellazione dei debiti nei loro confronti. Essi si limitarono quindi soprattutto alla concessione di piccoli crediti al consumo a breve termine e di prestiti a coloro che necessitavano rapidamente di mezzi liquidi. Il numero dei prestatori di denaro ebrei diminuì già prima del loro allontanamento avvenuto nel XV sec. (Giudaismo). Le espulsioni venivano perlopiù giustificate con ragioni di ordine religioso; anche il movente economico aveva però la sua importanza. Contrariamente a quanto è stato ripetutamente affermato, agli ebrei non subentrarono prestatori locali, dato che gli usurai cristiani venivano processati e multati, come ad esempio a Zurigo (1412, 1447) e Lucerna (1432, 1469, 1470). Negli statuti cittadini permase il divieto dei prestiti a interesse. Anche dopo la loro espulsione dalla città, la clientela zurighese continuò a rivolgersi agli ebrei, però a Winterthur, Costanza e altrove. Il venir meno dei capitali ebraici fu probabilmente in parte compensato con la fornitura di merci e servizi a credito da parte di artigiani e commercianti.

Dall'epoca moderna agli inizi del XXI secolo

Dal XV sec. il divieto ecclesiastico del prestito a interesse venne aggirato in misura crescente. I mezzi utilizzati a tale scopo furono il pegno immobiliare, soprattutto sotto forma di Rendita fondiaria (in cui il fondo gravato serviva da garanzia al pagamento periodico delle somme dovute, ciò che non infrangeva il divieto degli interessi), il prestito su pegno, su cui venivano prelevate commissioni (aggio) e non interessi in denaro, e i cambi pubblici delle città (Banche), che si sostituirono ai prestatori ebrei e lombardi. Poiché dal XVI sec. crebbero i capitali pubblici e privati alla ricerca di investimenti proficui, i prestiti a interessi furono timidamente legittimati sul fronte rif., mentre fra i catt. si adottò un atteggiamento pragmatico nei confronti del divieto. In quest'ambito non vi furono dunque differenze sostanziali tra cant. rif. e catt. Per entrambi gli interessi in denaro continuarono a essere sospettati di illegalità, ciò che indusse le autorità a vigilare sul mercato creditizio e a emanare, nel quadro della legislazione sulla moralità, apposite norme contro l'usura, equiparata alla frode. Per tutelare i debitori, i tassi per gli interessi in denaro, spec. per le rendite fondiarie, vennero fissati al 5%. Dal XVII sec. il massiccio afflusso di capitali imprenditoriali sul mercato creditizio rurale fece crollare i tassi, che malgrado i divieti scesero temporaneamente al 3-4% o anche meno.

Dopo il 1800, in un primo momento le vecchie norme contro l'usura e il tetto massimo del 5% per i tassi di interesse rimasero in vigore nei cant. Con l'affermazione della libertà di commercio, le limitazioni in quest'ambito vennero abolite, ciò che però suscitò polemiche e presto anche movimenti contrari nei cant., tesi a reintrodurre norme penali contro l'usura. Per prevenire il fenomeno, dal 1846 i cant. istituirono casse ipotecarie pubbliche per il finanziamento dell'agricoltura, analogamente alle casse di credito per gli allevatori. La concessione di crediti al consumo venne invece resa più difficile. Tramite banchi dei pegni statali, i cant. cercarono di limitare le pratiche usurarie in questo settore; inoltre posero sotto il loro controllo le operazioni d'incasso, le cessioni e gli affari con prestiti e cambiali. La Conf. lasciò ai cant. la regolamentazione contro l'usura, riservando al diritto pubblico la facoltà di legiferare contro gli abusi in materia di interessi (art. 73 del Codice delle obbligazioni). Le norme cant. emanate dagli anni 1880-90 riguardavano singole fattispecie passibili di pena, tra l'altro l'iscrizione di crediti per un ammontare superiore a quello effettivo, ma soprattutto la limitazione dei tassi di interesse per i pegni immobiliari e le pratiche usurarie. Influenzato dall'evoluzione giur. in Germania, anche il Codice penale sviz. del 1937 (art. 157) considera reato il caso in cui un individuo, in occasione della conclusione di un contratto, sfrutta lo stato di bisogno di una persona, una generale situazione di emergenza o acquisisce un credito usurario, lo aliena o lo fa valere. L'usura viene punita con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria; se viene esercitata per mestiere, la pena detentiva varia da uno a dieci anni. Secondo l'art. 21 del Codice delle obbligazioni, una delle parti può recedere da un contratto entro un anno se esiste una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione. La legge fed. sul credito al consumo del 2003 regola l'ammontare degli interessi, stabilendo un tasso annuo massimo del 15%.

Riferimenti bibliografici

Opere a carattere generale
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Medioevo
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Dall'epoca moderna agli inizi del XXI secolo
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  • M. M. Laufen, Der Wucher, 2004.
Link

Suggerimento di citazione

Hans-Jörg Gilomen; Anne-Marie Dubler: "Usura", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 18.11.2014(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/017472/2014-11-18/, consultato il 08.09.2024.