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Diritto del padre di famiglia

Il diritto del padre di fam. o pater familias assegnava al capo della fam. (che non corrisponde all'odierno padre o genitore) l'autorità domestica e protettrice (il mundio, dal medio alto ted. munt) sul Nucleo familiare, sanciva l'inviolabilità del domicilio e regolava il diritto di abitazione in una casa. Era applicato alla casa che ospitava il capofam. e alle abitazioni e agli edifici economici sotto la sua potestà (Lotto); nel ME e nell'epoca moderna, alla stessa casa era inoltre legato l'accesso ai Diritti d'uso all'interno di un villaggio. Alcuni vedono nel diritto del padre di fam. l'anima del Diritto curtense all'interno della signoria territoriale.

Il diritto del padre di famiglia in generale

Dal ME al XVIII sec. il padre di fam. godeva di un'autorità domestica e protettrice che gli conferiva il diritto di punire gli ab. della casa, il diritto di correzione nei confronti della moglie, dei figli, della Servitù e degli apprendisti - ma non dei garzoni - senza che i poteri pubblici potessero intervenire. Nel ME egli aveva in teoria anche il diritto di uccidere la moglie colta in adulterio; la relativa norma negli statuti del concistoro bernese del 1787 era però di fatto "lettera morta". Mentre nel ME il padre di fam. aveva ancora il diritto di vendere altri ab. della casa in situazioni di emergenza, in seguito gli rimase unicamente il diritto di sposare le figlie (fino al XVIII sec.). Egli godeva altresì del diritto di vigilanza sui costumi e sulla moralità del comportamento dei membri della casa, il che gli permetteva di obbligarli a recarsi in chiesa o di proibire loro di andare all'osteria. In cambio, egli era tenuto a garantire il loro sostentamento, amministrava a titolo fiduciario i loro patrimoni e li rappresentava verso l'esterno, ad esempio in tribunale; era pure ritenuto responsabile dei delitti da loro commessi e rispondeva per i loro debiti, a meno che questi fossero stati contratti nonostante un suo divieto esplicito, ad esempio nel gioco. Egli aveva inoltre la responsabilità dei danni originati dalla sua casa, ad esempio tramite incendi. Nel caso in cui fosse stato lo stesso capofam. a compiere un delitto perseguibile d'ufficio, egli perdeva le sue prerogative ed era messo al bando; la sua casa poteva essere addirittura distrutta. Fu così che a nobili che avevano infranto la pace pubblica vennero distrutte le fortezze come segno della perdita dei loro diritti. In generale, le disposizioni dell'autorità domestica rientravano nel campo delle consuetudini non scritte; erano trascritte solo nel caso in cui le case avessero una funzione pubblica (mulini, bagni, osterie...) per via della clientela sempre diversa.

La pace domestica era protetta sia dagli ordinamenti relativi alla pace pubblica del XII e XIII sec., sia dai diritti civici, che punivano le infrazioni - dall'accesso non autorizzato, fino ai danni alla casa o alla rapina - con pene pecuniarie ingenti o con la messa al bando. Il diritto del padre di fam. permetteva inoltre sia al padrone sia a coloro che abitavano nella sua casa di difendersi dagli intrusi e dai ladri. Dal XV sec. i diritti civici contemplarono anche la possibilità del pignoramento come misura giudiziaria, eseguita dall'usciere nella casa del debitore; in questo modo, il sequestro arbitrario da parte del creditore veniva sostituito da un intervento pubblico. Il diritto di Asilo nei confronti di persone perseguitate può essere considerato come un'estensione dell'inviolabilità del domicilio.

Mentre nel ME le disposizioni penali e il diritto all'autodifesa del capofam. servivano in primo luogo alla salvaguardia della casa e dei suoi ab., dal XV sec. il diritto del padre di fam. si orientò vieppiù verso la protezione dell'individuo. Oggi la Costituzione fed. garantisce a ogni individuo, nel quadro dei diritti fondamentali, il rispetto della sua abitazione (art. 13, cpv. 1). La violazione del domicilio viene punita, a querela di parte, con pene detentive o pecuniarie (art. 186 del Codice penale). Nel corso di un lungo processo evolutivo l'autorità domestica del capofam. si è trasformata in un'autoresponsabilizzazione degli individui all'interno della fam.: di conseguenza il diritto una volta riservato al padre di fam. è oggi regolamentato nel quadro della comunità fam. (art. 331-334 del Codice civile).

Ordinamenti dei casati nobiliari e leggi domestiche

A partire dal tardo ME, le fam. dell'alta nobiltà stabilirono, in base a proprie consuetudini domestiche e sociali, norme specifiche di pertinenza del diritto fam., del diritto patrimoniale e del Diritto successorio. Attraverso ordinamenti e contratti regolamentarono tra l'altro la successione legale, il diritto matrimoniale, le tutele, l'inalienabilità del patrimonio del casato e le divisioni fra i suoi vari rami. Lo sviluppo di un pensiero dinastico, quale si manifesta nel diritto del padre di fam. delle stirpi nobili, è stato studiato in Svizzera solo in maniera puntuale (Nobiltà). Contratti fam. veri e propri sono stati tramandati in misura minima: ciò che si conosce proviene in molti casi da atti di divisione o di Indivisione, come ad esempio quelli dei conti von Toggenburg o von Werdenberg.

Conosciute sono per contro le norme della casa d'Asburgo. Nel 1281, re Rodolfo I rafforzò l'indivisione infeudando i ducati d'Austria ai suoi figli; già nel 1283 tuttavia, l'ordinamento domestico di Rheinfelden previde una comunione dei beni limitata, accordò la precedenza al primogenito e stabilì le competenze amministrative in maniera chiara. Il contratto di Neuberg introdusse in seguito una serie di divisioni reali con la separazione delle diverse linee di discendenza.

Nella casa di Savoia vigeva il principio della primogenitura, molto diffuso in territorio franc., che prevedeva il primato del figlio primogenito sul piano del diritto feudale e compensazioni per gli altri figli maschi sotto forma di appannaggi.

Fam. con una coscienza dinastica meno spiccata restarono fedeli a strategie più antiche: frequente nelle fam. più grandi era la divisione definitiva del patrimonio, mentre rare erano le semplici divisioni amministrative in un regime di indivisione. Nel pensiero del XIII sec. l'assicurazione della successione in linea maschile era in genere più importante rispetto alle preoccupazioni riguardanti la conservazione delle basi materiali del potere. A seguito dell'alto numero di figli, i ruoli dei singoli membri della fam. erano spesso fissati in maniera precoce dal capofam.; per i figli in soprannumero e per la maggior parte delle figlie ciò voleva dire divieto di matrimonio, vita ecclesiastica e rinuncia (imposta) all'eredità.

Nell'epoca moderna, membri dei patriziati cittadini e ricchi cittadini, privi dei privilegi giur. dell'alta nobiltà, tentarono di trasformare le proprie strategie successorie attraverso il Fedecommesso.

Riferimenti bibliografici

  • H. Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, 2, 1931, 3-15
  • B. Meyer, «Studien zum habsburgischen Hausrecht», in RSS, 25, 1945, 153-176; 27, 1947, 30-60, 273-323
  • HRG, 1, 2022-2033; 3, 1966-1970
  • LexMA, 4, 1964-1970
  • K.-H. Spiess, Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des Spätmittelalters, 1993
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Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler; Franziska Hälg-Steffen: "Diritto del padre di famiglia", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 31.08.2006(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/025618/2006-08-31/, consultato il 13.10.2024.