L'adozione è un'istituzione giur. il cui scopo è simile in numerose culture; la motivazione invece può variare molto. L'adozione, ossia, secondo la definizione giur., l'assunzione come figlio o accoglimento in luogo di figlio, consiste nel creare giuridicamente un rapporto parentale (Diritto di famiglia). L'essere umano, consapevole della propria mortalità, desidera sopravvivere attraverso i suoi discendenti anche se, molto spesso per cause biologiche, non ha né figli né eredi; si augura che la sua memoria venga "commemorata", che il suo nome venga tramandato e che la sua fam. e i suoi beni continuino a esistere nel tempo. Mediante un artificio legale il bambino adottato consegue lo statuto di discendente in un'altra fam. ed entra a far parte di un ambiente sociale di norma considerato più vantaggioso, ma nel quale deve anche assumere determinate funzioni sociali e legali (Diritto del bambino). A consentire simili istituzioni è l'ottica "normativa", contrapposta a quella "naturalista": si diventa "figli del padre" non semplicemente con l'atto biologico della nascita ma con l'accoglimento rituale nella sua stirpe, così come si può essere accolti da una tribù o venirne espulsi. Oltre all'adozione esistono molte forme paragonabili di accoglimento in comunità fam.
Nel Diritto germanico esistono forme che fanno pensare a una sorta di adozione, benché la tesi dell'esistenza di un sistema comune a tutti i popoli germ. non è stata provata. Nella tradizione giur. sviz. l'adozione in senso stretto - con conseguenze sul piano personale, fam. e successorio - appare soltanto con l'introduzione del Diritto romano ed è presente sostanzialmente solo nelle legislazioni cant. del XIX sec. Nei testi giur. il tema dell'adozione viene trattato già in precedenza; nel primo volume dell'Eidgenössisches Stadt- und Landrecht (1727), ad esempio, l'autore, Johann Jacob Leu, arriva alla conclusione che la Conf. non conosce questa istituzione. Anche Sigmund Ludwig Lerber, professore di diritto all'Univ. di Berna, ne parlò in un ciclo di lezioni, constatando che nella Conf. l'adozione è del tutto sconosciuta e che non vi sono basi legislative o consuetudinarie che ne permettano l'introduzione nel diritto sviz. Anche se il concetto compare sporadicamente durante l'ancien régime, più che di adozione vera e propria si tratta di equiparazione giur. (in termini patrimoniali e fam.) tra figli di matrimoni diversi, di una forma di legittimazione o di una speciale regolamentazione successoria.
Adozioni 1974-1998
Anno | Adozionia |
---|---|
1974-78 | 3 467 |
1979-83 | 1 666 |
1984-88 | 1 412 |
1989-93 | 1 251 |
1994-98 | 1 078 |
a Media su cinque anni. Il drastico calo delle adozioni è dovuto alla diminuzione del numero di bambini dati in adozione. Dato che le richieste di adozione sono rimaste elevate, i futuri genitori hanno adottato sempre più frequentemente bambini provenienti da Paesi extraeuropei, che nel 1974 costituivano il 7,7% delle adozioni e nel 1998 il 49,7%.
Nel XIX sec. l'adozione fu introdotta nei cant. di Zurigo, Berna (quindi anche nell'attuale Giura), Soletta, Basilea, San Gallo, Turgovia, Ticino, Neuchâtel e Ginevra. Tutte le regolamentazioni ebbero come effetto la creazione di un rapporto parentale senza tuttavia che il legame venisse allargato anche al resto dei membri della fam. dei genitori adottivi; neppure i vincoli giur. fra l'adottato e la sua fam. d'origine venivano rescissi completamente. In alcuni dettagli concernenti i requisiti (spec. l'età) e nei procedimenti previsti per l'adozione, si riscontrano notevoli differenze; appare perciò comprensibile l'approccio cauto e riservato alla materia adottato dal Codice civile (CC) del 1907: come nelle legislazioni cant., la forma era quella di un'adoptio minus plena, già contemplata dal diritto romano. Nel corso di due generazioni, l'istituzione si è affermata in misura tale che gli ostacoli dell'iter legislativo democratico non sono riusciti a impedire che, sotto l'influsso dell'evoluzione in atto nell'ambito del diritto sul piano intern., l'adozione si sviluppasse ulteriormente in direzione di un'adozione "educativa" o "assistenziale" (nuovo testo del 1972, in vigore dal 1.4.1973). Le nuove norme (art. 264-269 del CC) regolano soprattutto l'adozione di minorenni, benché non sia esclusa quella di persone adulte. È ammessa l'adozione da parte di una fam. monoparentale, ma nell'intenzione del legislatore gli adottanti dovrebbero di regola essere una coppia di coniugi; diversamente che nella vecchia giurisprudenza, per chi vuole adottare un figlio non è più previsto il requisito della mancanza di prole. Soprattutto, però, la forma è quella di un'adoptio plena: l'adottato acquista lo stato giur. di figlio della persona o della coppia adottante, perdendo del tutto i suoi vincoli di filiazione originari.
La storia dell'adozione in Svizzera non è praticamente mai stata trattata nei suoi aspetti sociali e culturali, per esempio nell'ottica della storia della fam. o dei casati.