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Lettera di pegno

Le lettere di pegno, dette oggi in Svizzera obbligazioni fondiarie, sono Titoli a tasso di interesse fisso che beneficiano di garanzie speciali, e che quindi sono considerati particolarmente sicuri. Spesso emesse al portatore e in genere a lunga scadenza (10-40 anni), costituiscono uno strumento economicamente vantaggioso per la raccolta di capitali poi impiegati per la concessione di Crediti ipotecari (Ipoteche). Il titolare delle obbligazioni fondiarie non può chiederne l'estinzione anticipata, ma ha la facoltà di venderle a ogni momento sul mercato borsistico. Le emissioni di obbligazioni fondiarie sviz. rappresentano una parte cospicua del mercato obbligazionario nazionale (Mercato dei capitali).

In senso lato, le lettere di pegno costituiscono certificati relativi alle transazioni effettuate nell'ambito del Diritto di pegno immobiliare. Possono quindi considerarsi tali anche quelle precedenti al 1800, per cui il debitore rispondeva direttamente con i propri possedimenti fondiari. In un'accezione più ristretta, il termine indica però esclusivamente titoli di investimento dotati di ampie garanzie, facilmente trasferibili, che assumono una funzione simile al denaro e che risultano finalizzati alla mobilizzazione dei patrimoni fondiari, ma per cui il proprietario fondiario non risponde direttamente. Questo genere di titoli (obbligazioni fondiarie) si diffuse solo con la nascita del sistema bancario moderno.

In Francia, Germania e negli Stati dell'Europa settentrionale l'emissione di obbligazioni fondiarie si diffuse dalla metà del XIX sec. In Svizzera, dove prevalevano la Rendita fondiaria e la cartella ipotecaria quale titoli negoziabili garantiti da pegno immobiliare, ciò avvenne al contrario solo dopo il 1900. Se il Codice civile sviz. (CC) del 1907 già prevedeva alcune norme-quadro per la disciplina delle obbligazioni fondiarie, solo la crisi del settore creditizio originata dalla prima guerra mondiale convinse però le org. del mondo bancario e dei debitori ipotecari della necessità di ulteriori provvedimenti in materia. Presentata nel 1925 e approvata nel 1930, la legge sulle obbligazioni fondiarie entrò quindi in vigore nel 1931. La nuova normativa comportò anche la costituzione di due centrali di emissione, la Centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie delle banche cant. (1931), e la Banca di obbligazioni fondiarie degli ist. ipotecari sviz. (1930), che raggruppa le restanti banche. L'attività di entrambe è limitata all'emissione di obbligazioni fondiarie.

In pratica, le due centrali prestano il denaro ricavato dalle emissioni di obbligazioni fondiarie agli ist. di credito affiliati (banche debitrici), che a loro volta finanziano così la concessione di crediti ipotecari. La garanzia per i titolari di obbligazioni fondiarie consiste nel diritto di pegno sui crediti detenuti dalle centrali di emissione; queste ultime a loro volta beneficiano di un diritto di pegno sui crediti ipotecari delle banche nei confronti dei loro clienti. Sul piano giur., i detentori di obbligazioni fondiarie risultano quindi garantiti in maniera indiretta da ipoteche di primo rango; inoltre sono considerati creditori privilegiati in caso di fallimento. Il diritto di pegno assume forza giur. con l'iscrizione dei valori di copertura rimasti presso le banche debitrici nel registro dei pegni tenuto da queste ultime; un nuovo apposito contratto di pegno non viene rilasciato.

Le due centrali di emissione sono sottoposte alla sorveglianza della commissione fed. delle banche, ma non alla legge sulle banche. Dal 1950, il valore delle obbligazioni fondiarie in Svizzera è enormemente cresciuto (697 milioni di frs. nel 1952, ca. 47 miliardi nel 2009), soprattutto a causa della domanda di investimenti nazionali sicuri da parte di assicurazioni e casse pensioni.

Con l'introduzione di emissioni di ammontare molto elevato (cosiddetti Jumbo-Pfandbriefe) dal 1995, la Germania ha dato avvio all'internazionalizzazione di questo mercato. Da allora le emissioni di obbligazioni fondiarie, soprattutto dopo l'introduzione dell'euro, hanno riscosso un successo crescente, soprattutto in Francia, Spagna e Lussemburgo. Nel 1999 è stata fondata la Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG nel Lussemburgo, aperta a investitori di tutta Europa.

Riferimenti bibliografici

  • E. Duperrex, La lettre de gage, 1930
  • HSVw, 3, 242 sg.
  • AA. VV., Liquidität für den deutschen Pfandbrief, 1996
  • M. Boemle et al. (a cura di), Geld-, Bank- und Finanzmarkt-Lexikon der Schweiz, 2002, 839 sg.
  • L.-M. Marzi, Das Recht der Pfandbriefe und Hypothekenbanken in Vergangenheit und Gegenwart, 2002
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Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Lettera di pegno", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 28.09.2010(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/025981/2010-09-28/, consultato il 12.12.2024.