Analogamente all'Imposta sulla sostanza, l'imposta sul reddito fa parte delle Imposte dirette, che a differenza di quelle indirette sono legate alla capacità contributiva delle persone assoggettate al pagamento. Di tale capacità individuale si tiene conto tramite la progressività delle aliquote e la possibilità di effettuare deduzioni specifiche. La riscossione di un'imposta sul reddito persegue obiettivi non solo fiscali, ma anche di politica sociale.
Resta problematico in Svizzera il concetto di Reddito, per il quale non esiste una definizione inequivocabile e che viene determinato secondo la teoria dell'aumento della sostanza netta. In base a questa teoria, l'imponibile è costituito dal totale dei beni economici che un individuo acquisisce in un certo periodo fiscale e che egli utilizza per i bisogni correnti senza intaccare il patrimonio. Tale principio peraltro non viene sempre applicato, dato che gli utili da capitale non vengono tassati. Un'iniziativa popolare per l'introduzione di un'imposta su questi utili è stata respinta in votazione popolare nel dicembre del 2001.
Introdotta per la prima volta in Inghilterra nel 1799, in Svizzera l'imposta sul reddito si affermò solo lentamente. Nel 1840 Basilea Città fu il primo cant. a riscuotere un'imposta sul reddito generalizzata, che ebbe una valenza pionieristica anche al di là dei confini nazionali. La Costituzione fed. del 1848 lasciò l'imposizione diretta ai cant., che, con l'eccezione appunto di Basilea Città, puntarono soprattutto sulla tassazione dei patrimoni, talvolta integrata da imposte sul reddito poco elevate, non progressive. I cant. di Basilea Campagna e Soletta resero l'imposta sul reddito la fonte principale delle loro entrate risp. nel 1890 e nel 1895; durante la prima guerra mondiale il loro esempio fu seguito da Uri, Zurigo, Lucerna e Turgovia, mentre altri cant. aumentarono il peso relativo delle imposte sul reddito sul totale del gettito fiscale e ne accentuarono la progressività.
Nel 1878 la Conf. introdusse la tassa di esenzione dall'obbligo militare, proporzionale al reddito e alla sostanza; le finanze fed. continuarono però a fondarsi soprattutto sugli introiti doganali. Solo durante il primo conflitto mondiale si iniziò a riscuotere un'imposta diretta quale imposta di guerra (1915), che inizialmente colpì in primo luogo la sostanza. Nel 1918 venne respinta un'iniziativa socialista per l'introduzione di un'Imposta federale diretta. Assumendo varie denominazioni (contributo di crisi, imposta per la difesa nazionale, imposta fed. diretta), l'imposta di guerra, anche se ufficialmente provvisoria, venne perpetuata; nel 1934 essa venne trasformata in un'imposta generalizzata sul reddito, chiamata contributo di crisi. Anche la Costituzione fed. del 1999 (art. 13 delle disposizioni transitorie) limitava al 2006 (la scadenza è stata prorogata nel 2004 fino al 2020) la facoltà di riscuotere l'imposta fed. diretta. Oltre a risultare in concorrenza con la tassazione indiretta, sul piano fed. l'imposizione diretta ha sempre suscitato riserve di natura federalistica; tuttora si registrano forti resistenze nei suoi confronti.
Visti gli accresciuti fabbisogni finanziari, soprattutto negli anni successivi alla seconda guerra mondiale anche gli altri cant. - l'ultimo fu Glarona nel 1970 - fecero dell'imposta sul reddito, accompagnata da quella sulla sostanza, la fonte principale delle loro entrate. Mentre le imposte sulla sostanza furono ridotte, venne aumentata la progressività della tassazione sul reddito. Tra il 1960 e il 1990, la quota dell'imposta sul reddito sul gettito fiscale complessivo passò dal 50% ca. al 60% per i cant. e dal 60% al 70% per i com.; da allora la sua importanza relativa è leggermente diminuita. Nel 1999 l'onere fiscale complessivo per una coppia sposata senza figli variava, a seconda del cant. e del com., fra il 3,4% e il 9,1% per un reddito di 50'000 frs., fra il 4,4% e il 15% per un reddito di 100'000 frs. e fra il 9,4% e il 21,1% per un reddito di 200'000 frs. Pur unificando le procedure di riscossione e le disposizioni penali in materia fiscale, l'art. costituzionale 42quinquies introdotto nel 1977 (art. 129 della Costituzione fed. del 1999) e la relativa legge fed. hanno lasciato ai cant. la competenza di fissare le aliquote, le deduzioni sociali e quelle personali. Mentre la minoranza di sinistra rivendica un'armonizzazione fiscale anche sul piano materiale, la maggioranza borghese rinvia da una parte alla Perequazione finanziaria orizzontale tra com. e cant. risp. tra cant. e Conf., e dall'altra alle ripercussioni positive della concorrenza fiscale.