de fr it

Gran ConsiglioRepubblica elvetica

Durante la Repubblica elvetica, il Gran Consiglio fu una delle due Camere del parlamento (1798-1800). Aveva il compito di elaborare e proporre leggi che la seconda Camera, il Senato, accettava senza modifiche o respingeva. Da parte sua, il Gran Consiglio si pronunciava sulle modifiche costituzionali proposte dal Senato. I seggi erano distribuiti proporzionalmente in base al numero di ab. delle 18 unità amministrative. Il Gran Consiglio del 1798, la cui seduta costitutiva si tenne il 12 aprile, era composto da otto deputati per cant., ma non tutti i 144 membri esercitarono effettivamente il loro mandato. I cosiddetti rappresentanti del popolo, cittadini attivi di almeno 25 anni di età, erano eletti per sei anni a seguito di una procedura indiretta e potevano ripresentarsi alle elezioni due anni dopo fine del mandato. Negli anni pari un terzo del consesso veniva rinnovato per sorteggio, ciò che avvenne una sola volta (1.8.1800). I Granconsiglieri portavano una toga particolare e godevano dell'immunità parlamentare. La presidenza cambiava ogni 14 giorni. Una disposizione costituzionale vietava l'istituzione di commissioni permanenti. Questa Camera doveva interrompere le sue attività almeno per tre mesi all'anno. I dibattiti erano pubblici. Su proposta del comitato esecutivo, il 7.8.1800 il Gran Consiglio approvò il proprio scioglimento.

Riferimenti bibliografici

  • ASHR, 1, 574-578, 585; 2, 1211
  • E. His, Geschichte des neuern Schweizerischen Staatsrechts, 1, 1920, 228-234
  • A. Kölz, Le origini della Costituzione svizzera, 1999, 83-85 (ted. 1992)
Link
Controllo di autorità
GND

Suggerimento di citazione

Andreas Fankhauser: "Gran Consiglio (Repubblica elvetica)", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 31.01.2006(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/026425/2006-01-31/, consultato il 29.03.2024.