Nei Baliaggi di numerosi cant. della Conf. (come Basilea), nell'Argovia bernese, nel Paese di Vaud sotto il dominio di Berna, a Friburgo, Lucerna, Sciaffusa, Soletta, Svitto, Zugo e Zurigo, la carica di luogotenente del balivo (in ted. Untervogt, in franc. lieutenant baillival) designava il rappresentante locale del balivo con competenze sull'intero baliaggio o su una sua circoscrizione giudiziaria. Era la carica più alta cui un suddito poteva ambire. Il Consiglio eleggeva di norma l'ufficiale fra i candidati - presentati dal Balivo (Basilea, Argovia bernese, Sciaffusa) o dai sudditi del baliaggio (Zurigo) - che si erano distinti in incarichi precedenti. La nomina dei tre candidati nei baliaggi zurighesi era accompagnata da episodi di corruzione. Il luogotenente rappresentava il balivo quale pres. dei tribunali di bassa giustizia, rilasciava documenti ufficiali, conduceva procedimenti di diritto civile (fallimenti, aste, inventari, divisioni ereditarie) e collaborava all'azione penale attraverso le sue attività di denuncia e di investigazione. Aveva inoltre compiti di polizia amministrativa (riscossione di tasse e imposte, rilevamenti statistici, rapporti). Uomo di fiducia dell'autorità e principale istanza esecutiva sul piano locale, doveva vegliare a che le disposizioni delle autorità venissero rispettate. Gli stretti rapporti che aveva con il balivo lo rendevano il naturale rappresentante degli interessi dei com. e dei sudditi, ma mettevano anche alla prova la sua lealtà. La sua autorità si rispecchiava spesso negli abiti (toga nei colori cant., come nel caso di Zurigo) e solitamente nel diritto a un posto d'onore in chiesa. Riceveva uno stipendio fisso minimo, tributi in natura, diritti d'uso e canoni. Di norma restava in carica fino alla morte; la destituzione - per lo più a seguito di comportamenti contrari alla morale - era rara. I luogotenenti erano spesso reclutati fra gli influenti Notabili delle città (sovente anche i lieutenants baillivaux del Paese di Vaud) o fra i contadini, mugnai e osti più agiati, sebbene l'elezione di mugnai e osti fosse vietata ad esempio nelle città di Basilea e Zurigo. Nel XVII e XVIII sec. non era infrequente che la carica fosse trasmessa per eredità all'interno di una fam.
Riferimenti bibliografici
- E. W. Kunz, Die lokale Selbstverwaltung in den zürcherischen Landgemeinden im 18. Jahrhundert, 1948
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