de fr it

Sovranità

Nel diritto pubblico e intern. la sovranità è il potere supremo e autodeterminato dello Stato (suprema potestas). Verso l'interno si manifesta con l'esercizio dell'autorità politica (legislativa, amministrativa, giudiziaria), verso l'esterno con la pretesa di indipendenza (diritto a una politica estera autonoma, difesa da interventi esterni) e di parità di trattamento sotto il profilo del diritto intern. Dalla metà del XX sec. la sovranità non è più considerata assoluta: è sempre inserita in un sistema di norme e accordi intern. Non in tutti gli ambiti gli Stati dispongono del medesimo grado di sovranità.

La concezione della sovranità in età moderna

Pannello centrale di una raffigurazione allegorica del canton Zurigo (Standestafel). Olio su legno realizzato nel 1567 da Hans Asper (Palazzo del governo di Zurigo) © Fotografia Kantonale Denkmalpflege Zürich.
Pannello centrale di una raffigurazione allegorica del canton Zurigo (Standestafel). Olio su legno realizzato nel 1567 da Hans Asper (Palazzo del governo di Zurigo) © Fotografia Kantonale Denkmalpflege Zürich. […]

Nel 1576 Jean Bodin definì per la prima volta la sovranità (lat. maiestas) come potere assoluto e di durata illimitata ("puissance absolue et perpétuelle d'une République"). In precedenza utilizzato per indicare la massima istanza giur. ("cour souveraine"), il termine sovranità indicava ora il monopolio della violenza e la facoltà dello Stato di determinare da solo le proprie competenze ("competenza della competenza"). Mentre l'autorità medievale si fondava sulla giurisprudenza, per Bodin l'essenza della sovranità risiedeva nel potere legislativo assoluto, nella facoltà di abrogare vecchie norme giur. ed emanarne di nuove in un processo dinamico continuo. In questo modo il sovrano (in età moderna spesso un principe), sottoposto solo a Dio, si emancipava sul piano interno e del diritto pubblico dai detentori di vecchi diritti, e sul piano esterno e del diritto intern. dai poteri universali (imperatore, papa) ai quali era in precedenza subordinato.

Copia della tavola di Hans Asper ritoccata attorno al 1698; olio su pavatex realizzato nel 1939 prima del restauro di Jean Kern (Kunstsammlung Kanton Zürich) © Fotografia Kantonale Denkmalpflege Zürich.
Copia della tavola di Hans Asper ritoccata attorno al 1698; olio su pavatex realizzato nel 1939 prima del restauro di Jean Kern (Kunstsammlung Kanton Zürich) © Fotografia Kantonale Denkmalpflege Zürich. […]

Durante l'epoca moderna, nella Conf. come altrove i conflitti riguardavano perlopiù la sovranità, la cui logica, opposta alla tradizione che fondava il potere dello Stato sui Privilegi imperiali, riuscì gradualmente a imporsi. Come "Stato", Repubblica e Neutralità, il concetto di sovranità era espressione di una terminologia giur. franc. che, a seconda delle strutture di potere, era funzionale al mantenimento o al mutamento delle gerarchie politiche. Nei territori francofoni (soggetti) della Conf., nel XVI sec. è attestata una concezione tradizionale di sovranità intesa come potere giur. di ultima istanza e quindi come parte, e non essenza, della signoria territoriale. All'inizio del XVII sec. le città di Ginevra e Neuchâtel si servirono - la prima con, la seconda senza successo - della nozione moderna di sovranità per emanciparsi dai rispettivi principi, i Savoia e i d'Orléans-Longueville. Fu in qualità di "Stato sovrano" che nel 1628 le decanie vallesane deposero il principe vescovo di Sion quale signore territoriale. Nella Svizzera ted., Berna fu la prima a rifarsi a questo principio, rivendicando, nei confronti dei sudditi privilegiati, il monopolio di emanare "leggi e statuti" (1644). Nel 1682 venne stabilito che la sovranità non spettava solo allo scoltetto e al Piccolo Consiglio, ma anche al Gran Consiglio, considerato "principe sovrano e massima autorità territoriale". Anche a Basilea (1691), Zurigo (1713) e Ginevra (Rivoluzioni ginevrine) si verificarono simili conflitti relativi alla questione su quali strati della cittadinanza dovevano partecipare alla sovranità. A Zugo e nella Lega Caddea, attorno al 1700 anche alcuni com. rurali riuscirono ad affermare la loro sovranità "democratica" nei confronti del capoluogo. Mentre i cant. a Landsgemeinde catt. ancora fino alla metà del XVIII sec. cercarono di legittimare la loro autorità richiamandosi al potere imperiale, simboleggiato dall'aquila bicipite, i cant. urbani rif. in parte esibirono la loro sovranità con grande consapevolezza, come testimoniano i programmi iconografici nel palazzo del Consiglio di Berna (1682) e nel nuovo palazzo del Consiglio di Zurigo (1698).

La rinuncia alle insegne imperiali presupponeva la rottura dei legami con l'Impero, un processo di lungo periodo in gran parte avvenuto nel corso del XVII sec., ma che per le signorie ecclesiastiche ebbe fine solo con il Recesso della Dieta imperiale del 1803. Anche se, a differenza di questi Paesi alleati, i cant. della Conf., anche quelli che vi avevano aderito dopo il 1499, nel XVI sec. non ebbero più legami politici con l'Impero (imposte, servizio militare, Dieta imperiale, tribunale imperiale), rimase ad esempio irrisolto il problema della conferma dei privilegi imperiali. Sentenze del tribunale imperiale riguardanti gli affari di Basilea indussero Johann Rudolf Wettstein (1594-1666), borgomastro della città, a rivendicare la "libertà e la sovranità della lodevole Conf." in occasione dei negoziati per la pace di Vestfalia. L'imperatore e gli Stati dell'Impero non accolsero questa argomentazione moderna - ispirata da diplomatici franc. e volta a indebolire l'Impero - ma dal 1648 concessero l'esenzione (dal tribunale imperiale) ai 13 cant. Seguendo l'esempio franc., le potenze europee interpretarono tale privilegio come un'attestazione di sovranità e trattarono la Conf. come un soggetto di diritto intern. Nella pace di Rijswijk del 1697, il Corpo elvetico venne definito come l'insieme dei 13 cant. e dei loro Paesi alleati (questi ultimi enumerati singolarmente). Risalgono allo stesso periodo i primi trattati sulla sovranità della Conf. (tra cui quelli di Franz Michael Büeler); il primo studio sistematico sul diritto pubblico conf. fu redatto nel 1751 da Isaak Iselin (Specimen iuridicum inaugurale sistens tentamen iuris publici Helvetici).

Il riconoscimento intern., anche nell'Impero, della Conf. è testimoniato dall'opera Die gerettete völlige Souverainete der löblichen Schweitzerischen Eydgenossenschafft (1731) dello studioso ted. di diritto intern. Johann Jacob Moser. In generale si riteneva che la sovranità esterna, sul piano del diritto intern., fosse detenuta dalla Conf. (Dieta fed.) e quella interna dai cant. Ciò mostra come la dottrina monistica di Bodin non si potesse in ultima analisi applicare alla Conf.

La sovranità popolare nel XIX e XX secolo

Nel XIX e XX sec. i cant. non erano sovrani: già il congresso di Vienna (1814-15) si rifiutò di allacciare rapporti con singoli cant., non considerati soggetti di diritto intern. e quindi incapaci di agire. L'art. 3 delle Costituzioni federali del 1848, 1874 e 1999 servì a rassicurare il campo federalista; la sovranità cant. ivi menz. rappresentò solo un elemento fittizio di continuità con la tradizione, un richiamo alla situazione precedente al 1848, che favorì l'entrata soprattutto dei cant. del Sonderbund nello Stato fed. Sul piano del diritto intern., solo la Conf. costituisce un'entità sovrana; nello Stato fed. la competenza dei cant. di concludere accordi con l'estero è derivata e molto limitata e riguarda solo i rapporti di vicinato. Di conseguenza, da Zaccaria Giacometti in poi, nella dottrina del diritto pubblico si parla solo di autonomia dei cant.

L'Illuminismo portò a un mutamento della concezione di sovranità (abbozzato già agli inizi del XVIII sec. nel trattato di Chrysostomos Stadler); essa passò dai monarchi e dalle aristocrazie allo Stato nella sua interezza e al popolo. In particolare Jean-Jacques Rousseau difese la sovranità esclusiva del popolo. Nella fase più radicale della Rivoluzione franc. tale principio venne recepito sul piano costituzionale. La Francia divenne una repubblica e la Costituzione montagnarda del 1793 ad esempio trasferì al popolo anche le restanti prerogative regie sancite dalla Costituzione del 1791. Il popolo eleggeva ora direttamente o indirettamente tutte le autorità e rilevò, sotto la forma del referendum, il diritto di veto del re in materia legislativa. Le normative elettorali e gli strumenti di democrazia diretta della carta fondamentale montagnarda e di ulteriori bozze costituzionali assunsero grande rilevanza per la Svizzera (Costituzione) al momento della Rigenerazione (dal 1830).

La Costituzione elvetica privò in larga misura i cant. della loro precedente sovranità interna e la trasferì al nuovo Stato unitario. Rispetto ai modelli franc., gli strumenti di democrazia diretta erano più limitati, ma il principio della sovranità popolare fu mantenuto tramite l'elezione democratica del parlamento. Tale principio fu alla base anche dei successivi progetti costituzionali dell'Elvetica. La Costituzione della Mediazione (1803) elaborata da Napoleone invece non faceva più esplicitamente riferimento a esso. I nuovi cant. Ticino, Argovia, Vaud, Turgovia e San Gallo furono comunque dotati di un'organizzazione democratica, anche se relativizzata da norme elettorali censitarie. L'idea della sovranità popolare si conciliava peraltro con il sistema della Landsgemeinde, che concedeva il pieno diritto di voto solo a una parte dei cittadini. Nei vecchi cant., le Costituzioni cantonali della Restaurazione si riallacciarono in parte agli ordinamenti dell'ancien régime e limitarono la sovranità popolare.

Nella Rigenerazione il cant. Ticino ebbe un ruolo di precursore; anche la nuova Costituzione del 23.6.1830, emanata ancora prima della Rivoluzione di luglio a Parigi, statuiva la sovranità popolare. Le idee della Rivoluzione franc. si imposero ora pienamente; la sovranità popolare venne non solo ancorata nelle carte fondamentali dei cant. rigenerati, ma anche riconosciuta in cant. conservatori quali Lucerna e Vallese. Solo alcuni reazionari come Johann Caspar Bluntschli o Karl Ludwig von Haller rimasero critici. L'affermazione generale del principio negli anni 1830-40 doveva però ancora tradursi concretamente sul piano politico. La Costituzione montagnarda franc. e il progetto costituzionale girondino del 15-16.2.1793 offrirono importanti spunti di riflessione. Nei cant. si diffusero così gli strumenti di democrazia diretta - il primo fu San Gallo con il Veto -, che resero la sovranità popolare tangibile per il singolo cittadino. Nel XIX sec. si assistette a una democratizzazione degli affari pubblici (Movimento democratico), che si estese anche a livello fed., ad esempio tramite l'introduzione del referendum legislativo (Referendum popolare) nel 1874 e l'Iniziativa costituzionale nel 1891. Il principio della sovranità popolare già nel 1848 era largamente accettato, tanto da non essere menz. esplicitamente in nessuna delle Costituzioni fed.

Nel XX sec. il processo di democratizzazione proseguì e il diritto di referendum venne esteso ad altri ambiti tra cui i trattati intern. e le spese dello Stato. Anche i diritti elettorali furono costantemente ampliati (Diritto di voto e eleggibilità) e applicati anche agli esecutivi e a importanti cariche amministrative. In questo modo, l'idea di sovranità popolare assunse i connotati della democrazia diretta, una specificità sviz. che oggi costituisce un elemento fondamentale della coscienza politica del Paese.

Con lo sviluppo del Diritto internazionale pubblico e l'internazionalizzazione, i rapporti tra Stati furono regolamentati in misura crescente da accordi intergovernativi. Inoltre esistono varie Organizzazioni internazionali che svolgono compiti comuni. Dapprima sul piano economico e poi su quello politico, in vari continenti iniziarono processi di integrazione; l'Unione europea ne costituisce un esempio compiuto. In tutti questi casi di accresciuta cooperazione intern., gli Stati rinunciarono volontariamente a diritti di sovranità, trasferiti a org. intern. e comunità sovranazionali. La conseguente riduzione della sovranità statale è l'inevitabile rovescio della medaglia dell'internazionalizzazione.

Riferimenti bibliografici

  • J. C. Bluntschli, Allgemeine Statslehre, 18755, 561-636
  • A. Kölz, Le origini della Costituzione svizzera, 1999 (ted. 1992)
  • M. Jorio, «Der Nexus Imperii», in 1648: Die Schweiz und Europa, a cura di M. Jorio, 1999, 133-146
  • AA. VV., Schweizerische Aussenpolitik, 2002
  • A. Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, 2, 2004
  • T. Maissen, Die Geburt der Republic, 2006 (20082)
  • B. Marquardt, Die alte Eidgenossenschaft und das Heilige Römische Reich (1350-1798), 2007
  • AA. VV., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 20087
Link

Suggerimento di citazione

Thomas Maissen; Andreas Kley: "Sovranità", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 08.01.2013(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/026456/2013-01-08/, consultato il 08.02.2025.