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Istituti di rieducazione

In parte privati e poco regolamentati dallo Stato, gli ist. di rieducazione si occupano, in modo collettivo e al di fuori della cerchia fam., dell'educazione di bambini e giovani disadattati o con precedenti penali (Istituti sociali, Gioventù). Queste strutture, gestite secondo criteri pedagogici da personale specializzato, ospitano i giovani per un periodo di tempo limitato o indeterminato quando le fam. non sono (più) in condizione di garantire il bene del bambino o di soddisfarne le esigenze pedagogiche e terapeutiche.

Dal punto di vista della storia sociale, gli ist. di rieducazione, noti un tempo come case di correzione, si ricollegano all'Ospedale medievale, che oltre a ospitare i poveri e i malati, fino al XVIII sec. svolse la funzione di ist. educativo, di penitenziario e di carcere preventivo (Penitenziari). L'ist. Wartheim a Muri bei Bern, fondato nel 1862, è considerato la prima casa di correzione (detta Heim) della Svizzera. Alla fine del XIX sec. diversi ist. sostituirono questa denominazione con quella, più neutra, di casa di rieducazione (ted. Erziehungsanstalt). La differenziazione degli utenti avveniva in base all'età, allo stato di salute o alla necessità di cure e al grado di "normalità" o di devianza sociale. Anche per influsso della riforma pedagogica, del movimento operaio e giovanile e delle campagne di opposizione condotte dal movimento studentesco del 1968, allo scopo di fornire ai giovani un'assistenza permanente o temporanea fu fondata una varietà di strutture psichiatriche e sociopedagogiche come pure scuole speciali riconosciute dallo Stato come ist. rieducativi: case di educazione per bambini e adolescenti, ist. scolastici, di osservazione, di accoglienza e terapeutici, comunità fam. pedagogico-curative e comunità di alloggio sociopedagogiche.

Nel 1999 la Convenzione intercant. sulle case di cura riconosceva 449 ist. di educazione per bambini, ragazzi e giovani adulti (11'581 posti). Sul piano giur. gli ist. di rieducazione coinvolgono il diritto di fam., scolastico, sociale, dell'assistenza alla gioventù, il diritto penale dei minori e diritto della formazione professionale. Il collocamento di un bambino in un ist. al fine di proteggerlo può avvenire su espressa richiesta dei genitori, dietro pressione delle autorità di tutela (misura di diritto civile) o su domanda della scuola o del giudice dei minorenni (misura di diritto pubblico).

Riferimenti bibliografici

  • J. Schoch et al. (a cura di), Aufwachsen ohne Eltern, 1989
  • M. Ruchat, L'oiseau et le cachot, 1993
Link

Suggerimento di citazione

Hannes Tanner: "Istituti di rieducazione", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 29.05.2006(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/027150/2006-05-29/, consultato il 16.02.2025.