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Espulsione

Nell'alto ME, le leggi germ. prevedevano l'espulsione o esilio quale mezzo coercitivo per l'ottenimento dell'espiazione. Nelle città medievali - anche sviz. - l'espulsione era una Pena importante perché, anche con gli scarsi mezzi di cui disponevano le autorità urbane, frenava il ricorso alla vendetta privata e favoriva la pace interna. Essere messi al Bando dalla comunità giur. urbana significava, anche per i fuggitivi, la perdita della protezione cittadina; pronunciata contro debitori insolventi (invece dell'arresto) e contro rei fuggiaschi (in molti casi unita a pene pecuniarie o corporali), l'espulsione era sinonimo di disonore e serviva come mezzo di pressione per far pagare debiti e multe. La sua durata variava da un mese a dieci anni, ma poteva essere anche perpetua, il che comportava la perdita del Diritto di cittadinanza. Era applicata su tutto il territorio sottoposto all'autorità cittadina e alcune volte l'area su cui era esplicato era indicata esplicitamente. Prima della partenza, l'espulso doveva giurare di non ritornare prima del termine stabilito e di aver regolato il debito, la multa o il risarcimento; in caso contrario, rischiava di essere perseguito per spergiuro.

L'esilio comportava l'allontanamento dal territorio sul quale un'autorità sovrana esercitava l'alta giustizia, più tardi (dal XV sec.) dall'intera signoria territoriale; inflitta per reati gravi, ad eccezione di quelli che venivano puniti con la condanna capitale, che comunque in qualche caso poteva sostituire, era sempre preceduta dall'inflizione di pene corporali disonorevoli (mutilazione, marchio d'infamia, fustigazione). Solo le autorità "statali" potevano comminare l'esilio dal territorio "nazionale"; i centri urbani erano autorizzati a farlo soltanto dalla cerchia cittadina.

Nel XVI sec. si delineò una svolta nel campo dell'esecuzione delle pene: l'esilio lasciò sempre più spesso spazio alla carcerazione, ai lavori forzati nelle città maggiori oppure, dal XVII sec., alla deportazione sulle galere. Nella lotta al vagabondaggio, dal XVII sec. l'espulsione divenne una misura di polizia, e non penale, comminata contro Forestieri indesiderati, catturati al confine o all'interno del Paese in occasione delle cacce ai mendicanti. In ogni caso, l'esilio e gli arresti domiciliari (nei casi meno gravi) restarono, assieme alla pena capitale, i mezzi più efficaci per smorzare le resistenze durante le rivolte cittadine e dei Paesi soggetti (XVII-XVIII sec.).

Nel XIX sec. le nuove concezioni in materia di esecuzione delle pene provocarono l'abbandono dell'esilio a favore di pene carcerarie; solo la Costituzione fed. del 1874 vietò tuttavia ai cant. di espellere dal proprio territorio i loro cittadini (art. 44). Nel 1928 la revisione dell'art. in questione stabilì che "nessun cittadino sviz. può essere espulso né dal territorio della Conf. né da quello del suo cant. d'origine". Infine, secondo l'odierno Diritto penale sviz. (art. 55 del Codice penale), l'espulsione è ammessa per gli stranieri in sostituzione della detenzione o della reclusione per una durata che può variare da tre a 15 anni (perpetua in caso di recidiva); i cittadini sviz. non possono per contro essere colpiti da questa misura (art. 45 cpv. 2 della vecchia Costituzione fed., art. 25 di quella del 1999).

Riferimenti bibliografici

  • Idiotikon, 3, 1470 sg.
  • HRG, 2, 1436-1448
  • Deutsches Rechtswörterbuch, 8, 1984-1991, 672-674
  • G. P. Marchal, «"Von der Stadt" und bis ins "Pfefferland"», in Grenzen und Raumvorstellungen (11.-20. Jahrhundert), a cura di G. P. Marchal, 1996, 225-263
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Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Espulsione", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 11.11.2008(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/027301/2008-11-11/, consultato il 28.03.2024.