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Diritto di migrazione

Fino all'inizio del XIX sec., solo una piccola parte della pop. godeva della piena libertà di circolazione, ossia del diritto illimitato di cambiare domicilio (ius detractus). Nell'alto e nel pieno ME tale diritto spettava unicamente agli Uomini liberi, mentre i servi di una Signoria fondiaria erano legati alla terra. Il diritto di migrazione cambiò radicalmente a partire dal XII sec., quando, nel corso della trasformazione della signoria fondiaria, il legame con la terra fu progressivamente sostituito da una servitù maggiormente vincolata alla persona (Servitù della gleba tardo-medievale) e quando le località urbane, portatrici di nuove forme di vita, svilupparono una notevole forza di attrazione nei confronti degli asserviti. La Crisi del tardo Medioevo causò, attorno alla metà del XIV sec., un esodo dalle campagne (Migrazioni interne) a cui le signorie, che ne subirono in parte la pressione, non riuscirono a opporsi. Contrariamente a quanto avvenne ad esempio nel Baden o nel Württemberg, dove i signori reagirono alla migrazione imponendo giuramenti di fedeltà collettivi ai loro sudditi, nel territorio attuale della Svizzera il diritto di migrazione fu in molti luoghi allentato. Fu così che, attorno alla metà del XIV sec., i membri della comunità di Malters ottennero ad esempio il diritto di abbandonare liberamente il proprio luogo di residenza; diritto che fu conferito anche ai servi ecclesiastici dell'abbazia di San Gallo, che però mantenevano il proprio status di asserviti fino a un eventuale riscatto. Nel XVI sec. il diritto di migrazione si era ridotto a una semplice imposta, che di regola ammontava al 5-10% del patrimonio di colui che partiva. Nel corso del XVI e XVII sec. diversi cant. conclusero accordi che prevedevano la libera circolazione reciproca. Il cambiamento di residenza fra cant. catt. e rif. rimase tuttavia molto difficile fino al XVII sec. Nel 1798 la Rivoluzione elvetica pose fine a ogni limitazione della circolazione (Libertà di domicilio). Per quanto riguarda l'estero esse furono abolite da accordi bilaterali durante la prima metà del XIX sec.

Riferimenti bibliografici

  • K. Hauser, «Über den Abzug in der Schweiz», in JSG, 34, 1909, 1-163
  • K.-H. Spiess, «Zur Landflucht im Mittelalter», in Die Grundherrschaft im späten Mittelalter, 1, a cura di H. Patze, 1983, 164-198
  • LexMA, 4, 907 sg.
  • P. Blickle, «Friede und Verfassung», in Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft, 1, 1990, 182-184
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Suggerimento di citazione

Martin Leonhard: "Diritto di migrazione", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 23.02.2001(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/027897/2001-02-23/, consultato il 17.09.2024.