Il termine podestà designa in senso generale il supremo magistrato del com. medievale it.; nel basso ME e nell'area italofona sviz. e limitrofa era il supremo ufficiale giudiziario e amministrativo dei contadi, nominato dai signori feudali o dalle città. Durante la dominazione sviz. sui baliaggi it. (inizio del XVI sec.-1798) il balivo (nelle sue declinazioni regionali) ne ereditò le competenze. Sotto il dominio grigionese, nei terzieri valtellinesi (Valtellina) il podestà (nominato a turno dai com. retici) conservò le sue funzioni. Nel com. giurisdizionale di Poschiavo, il podestà (dal 1542 eletto dall'assemblea popolare) era giudice, capo delle autorità e rappresentava la giurisdizione verso l'esterno; negli altri com. grigionesi portava il nome di landamano o ministrale. Dopo la soppressione dei com. giurisdizionali (1851), il termine podestà designa unicamente e ancora all'inizio del XXI sec. il sindaco del com. di Poschiavo.
Riferimenti bibliografici
- LexMA, 7, 30-32
- A. Lanfranchi, «Profilo storico-politico del podestà di Poschiavo», in La Scariza, 1993, n. 2, 6 sg.
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Classificazione
Stato, potere, politica / Comuni / Autorità e cariche |