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Monopolio della violenza fisica legittima

In caso di resistenza illecita, lo Stato ha il diritto e il dovere di imporre con mezzi coercitivi (compreso l'uso della forza fisica contro persone e cose) il rispetto del diritto costituzionale e il mantenimento dell'ordine costituito, rispettando i principi di Separazione dei poteri, legalità e proporzionalità (Stato di diritto). Questo monopolio deriva dal potere dello Stato sovrano sul proprio territorio e sulle persone fisiche e giur. in esso presenti e costituisce un presupposto necessario per la realizzazione dei poteri legislativo ed esecutivo. Lo Stato applica tale monopolio nell'esecuzione di sentenze giudiziarie, nelle disposizioni di diritto amministrativo, nell'impiego della polizia per perseguire reati penali, nella procedura penale, nel servizio d'ordine previsto dal diritto amministrativo e con il ricorso a interventi militari.

I primi accenni di un accentramento della violenza fisica legittima risalgono all'epoca carolingia (capitolari), ma il diritto di usare la forza era inscindibile dal predominio effettivo di singoli gruppi o tribù. L'applicazione della compositio, contenuta nei cataloghi delle ammende delle Leggi germaniche, era spesso lasciata all'arbitrio di frazioni sociali dominanti ed era strettamente collegata alla vendetta privata (Faida). L'introduzione nell'XI sec. della Tregua di Dio, che conferiva alla Chiesa un diritto sanzionatorio in caso di violazione, fu all'origine per la prima volta di una concentrazione del potere ampiamente rispettata e di una certa durata; a questo modello si rifecero i re di Germania quando, a partire dal XII sec., rivendicarono i diritti sanzionatori ancorati nelle paci territoriali. Dal XIII sec. il Diritto civico e il Diritto territoriale trasferirono il potere legittimo di punire alle autorità; esercitando la giustizia e imponendo le loro pretese territoriali (considerate privilegi legati al loro ceto), queste ultime accentrarono nel tardo ME l'uso della forza (Banno e giurisdizione), ma non lo monopolizzarono (Tribunali). L'esercizio privato della violenza trovava ancora spazio ad esempio nell'ambito delle faide nobiliari.

Solo con la pace perpetua di Massimiliano I (1495) e con la Carolina (1532), il diritto di assicurare con la forza il rispetto delle leggi passò in ampia misura nelle mani dello Stato moderno. Nello stesso periodo lo Stato si arrogò il diritto di ricorrere alla forza per l'esecuzione coattiva di pretese private legittime (ad esempio in caso di debiti o ipoteche). Dopo la Riforma i tribunali ecclesiastici persero importanza nelle cause extraecclesiastiche, per mancanza di capacità repressiva e per il predominio dell'autorità temporale. La concezione assolutistica dello Stato favorì l'accentramento della violenza legittima, come dimostrano le ordinanze di polizia emanate nel XVI e XVII sec. Mentre questa prima concentrazione fu realizzata per imporre la volontà dei governanti, nel XIX sec. lo Stato di diritto liberale dovette servirsi di un monopolio analogo per garantire l'ordine costituito.

Manifesto per una dimostrazione nazionale, svoltasi a Berna nell'aprile del 1978, contro la creazione di una polizia di sicurezza a livello federale (Bibliothèque de Genève).
Manifesto per una dimostrazione nazionale, svoltasi a Berna nell'aprile del 1978, contro la creazione di una polizia di sicurezza a livello federale (Bibliothèque de Genève). […]

Nel territorio dell'odierna Svizzera, la concentrazione della violenza legittima accompagnò il processo di consolidamento delle autorità territoriali. I cant. conf. rivendicarono progressivamente un potere che le città esercitavano in genere sui rispettivi contadi e che disciplinarono nei loro statuti a partire dal XIII sec. Con il Patto fed. del 1291 (Patti federali) e la Carta dei preti (1370), la vecchia Conf. rivendicò il diritto di ricorrere alla violenza legittima nell'esercizio della giustizia. Tra la fine del XV sec. e il 1648 il progressivo distacco dall'Impero rafforzò il potere centrale dei cant., che dal XVII sec. ebbero una posizione privilegiata nel ricorso pubblico alla forza; il diritto privato all'esercizio della violenza si ridusse alla legittima autodifesa. La politica conf. delle alleanze comportò una delega parziale delle competenze repressive alla Conf. (Diritto penale). La Costituzione elvetica del 1798 centralizzò nel Direttorio esecutivo l'esercizio della violenza legittima, mentre la Costituzione fed. del 1848 assegnò tale monopolio ai cant.; la Conf. conservò solo la possibilità costituzionale di intervenire militarmente (Interventi federali). Nel XX sec. avvenimenti quali lo sciopero generale (1918) o il massiccio impiego di forze dell'ordine durante i tumulti giovanili (1980-81) resero l'opinione pubblica sempre più sensibile al ricorso alla violenza legittima finalizzata al ristabilimento della sicurezza interna, che poteva entrare in contraddizione con i diritti fondamentali (Diritti umani).

Riferimenti bibliografici

  • F. Fleiner, Z. Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 1949 (rist. 1978)
  • D. Merten, Rechtsstaat und Gewaltmonopol, 1975
  • R. Kiessling, A. Schmid, Das staatliche Gewaltmonopol, 1978
  • W. Sellert, H. Rüpin, Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 2 voll., 1989-1994
  • A. J. Hummler, Staatliches Monopol und Notwehr, 1998
  • A. Kölz, Le origini della Costituzione svizzera, 1999 (ted. 1992)
  • U. Häfelin, W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 20015
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Suggerimento di citazione

Lukas Gschwend: "Monopolio della violenza fisica legittima", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 11.02.2008(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/028733/2008-02-11/, consultato il 12.04.2024.