Contrariamente alla Scomunica, pronunciata da un tribunale ecclesiastico, il bando (ted. Acht) era decretato dalla giustizia secolare; chi ne era colpito diveniva bandito e fuorilegge. Nell'alto ME il bando puniva i responsabili di delitti gravi e particolarmente riprovevoli (i cosiddetti atti abietti), e la mancata comparizione o il rifiuto di sottomettersi al verdetto, attitudini consuete nel basso e nel tardo ME. Nella sua forma più rigida il bando comportava l'esclusione dalla comunità giur. Colui che veniva bandito (lat. bannitus; Marginalità sociale), costretto ad abbandonare la collettività, diveniva, secondo la terminologia propria del diritto della Faida, un nemico del re e della comunità. Caduto in disgrazia e "senza pace", cioè escluso dalla protezione e dalla "tregua" o "pace" del re e del regno, il suo corpo e i suoi beni erano a disposizione di chiunque. Egli diveniva un bandito in due sensi: in balia degli altri uomini come un animale, era anche un uomo alla mercé degli animali. Chiunque poteva e doveva, senza timore di incorrere in punizione, aggredirlo e ucciderlo; era proibito offrirgli cibo o bevande, alloggiarlo o avere qualsiasi rapporto con lui. Sua moglie era dichiarata formalmente vedova, i suoi figli erano considerati orfani. Questa forma estrema di bando costituiva tuttavia già nel ME l'eccezione.
Il bando era pronunciato soprattutto quando non veniva ottemperata l'ingiunzione di presentarsi davanti al tribunale. Tale ordine veniva emesso tre volte, a intervalli di 14 giorni; se l'accusato non compariva neppure la terza volta, veniva pronunciato il bando su richiesta dell'attore. Come nel caso dell'Espulsione da una città o da un territorio, ne poteva conseguire un grande isolamento per chi ne era colpito; contro il suo patrimonio, inoltre, l'attore poteva avviare una prassi esecutiva. Il bando veniva tolto se il condannato si dichiarava disposto a rispondere a posteriori in tribunale, se si accordava con l'attore o se ne adempiva le richieste; il nome di coloro che erano stati colpiti dalla condanna di bando era annotato in appositi registri.
Nel XV sec. il bando cessò di essere applicato nel quadro dei processi civili, ma non nei processi per omicidio, dove venne emesso fino ai primi decenni del XVIII sec. In questi casi i beni dell'accusato contumace erano destinati all'autorità e il suo corpo ai parenti della vittima, che erano perciò legittimati ad uccidere il colpevole qualora questi fosse catturato. Il condannato aveva tuttavia la possibilità di sciogliere il bando, versando a coloro che lo avevano denunciato una somma da concordare con questi ultimi; in tal modo poteva essere riaccolto dal potere pubblico nella comunità. Una forma particolare di bando era infine il Bando imperiale.