Il diritto intern. privato, o diritto del conflitto tra legislazioni, è quella parte del Diritto privato che regola i rapporti giur. con implicazioni all'estero. La diversità degli ordinamenti nazionali di diritto privato rende necessaria una delimitazione del loro campo di applicazione. Per stabilire quale diritto sia applicabile a un caso specifico, sono necessarie regole che precisino quale ordinamento giur. è competente per giudicarlo. Il diritto intern. privato è un diritto nazionale; intern. è unicamente il carattere dell'oggetto regolato.
Fino al XIX sec., nel caso di conflitti fra le legislazioni cant. della Svizzera, che erano molto diverse fra loro, venivano applicati due principi: il principio di personalità o del luogo d'origine e il principio, diffuso soprattutto nella Svizzera franc., di territorialità o di domicilio, secondo cui anche gli stranieri e le straniere dovevano attenersi al diritto locale. Vi erano inoltre anche forme miste. Le prime regole di conflitto intercant. furono fissate nel 1822 in due concordati ai quali aderì un numero ridotto di cant. Anche la legge fed. sullo stato civile e il matrimonio del 1874 e quella sulla capacità civile del 1881 contenevano in sostanza delle regole di conflitto. La Costituzione fed. del 1874 attribuì la competenza di risolvere i conflitti intercant. al Tribunale fed., che tuttavia non stabilì ancora delle regole in materia. Il Codice delle obbligazioni (CO) del 1881 eliminò i conflitti intercant. ma rinunciò a stabilire norme di diritto intern. privato.
Nel 1891 la Conf. promulgò la legge fed. sui rapporti di diritto civile dei dimoranti e domiciliati (LDD), che disciplinava principalmente i rapporti intercant. e trattava quelli intern. solo in maniera accessoria. La legge escludeva inoltre i diritti reali reputando sufficiente e consolidato il principio di applicazione della lex rei sitae (legge del luogo dove è posta la cosa). La LDD applicò essenzialmente il principio di territorialità. Costituivano un'eccezione le cosiddette questioni di status, relative allo stato civile, che sottostavano al principio del luogo d'origine.
Per quanto riguarda il CO, il Tribunale fed. elaborò differenti regole di conflitto. Prescrizioni puntuali erano inoltre contenute in alcuni trattati intern. - ad esempio in diverse convenzioni dell'Aia o nella convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano nel 1988 - e in circolari del Consiglio fed. In complesso la regolamentazione del diritto intern. privato è rimasta tuttavia lacunosa e confusa.
I primi sforzi per realizzare una Codificazione del diritto intern. privato risalgono al XIX sec. Nel 1900 Eugen Huber propose di regolarlo nell'ambito del Codice civile. L'Ass. sviz. dei giuristi domandò nel 1971 una nuova legge fed. Nel 1973 venne istituita una commissione di esperti sotto la presidenza di Frank Vischer, il cui progetto fu approvato dal Consiglio fed. nel 1983 e dal parlamento nel 1987; la legge è entrata in vigore nel 1989. A differenza della legislazione di diritto intern. privato tradizionale, quella sviz. non si limita unicamente a trattare le questioni riguardanti il diritto applicabile, ma affronta anche i temi della competenza intern. e delle premesse per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere.