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Servitù volontaria

La servitù volontaria (dal lat. obstagium, garanzia, pegno; ted. Geiselschaft, Einlager; franc. otages) consisteva nella detenzione spontanea di un garante o ostaggio (lat. obses, fideiussore, mallevadore; ted. Leister; franc. caution) per la riscossione di un debito. È attestata la prima volta nella Svizzera occidentale nel XII sec. Diversamente dalla servitù per debiti (Schuldknechtschaft), era considerata dalla nobiltà come adeguata al proprio rango e non come un disonore. Basata su di un contratto, analogamente alla Fideiussione serviva a far rispettare un obbligo: se il debitore non adempiva al suo dovere, il creditore poteva esortare l'ostaggio a recarsi volontariamente in un luogo di detenzione, una sua fortezza o un posto neutrale, per viverci a spese del debitore fino a quando quest'ultimo non avesse rispettato gli obblighi. La servitù volontaria sostitutiva, già usuale in seno alla nobiltà e dal XIII sec. diffusa anche tra il popolo, con il tempo divenne la prassi: invece di presentarsi di persona, il garante inviava un suo servo a cavallo nel luogo di detenzione, generalmente una locanda pubblica, che gli offriva vitto e alloggio a carico del debitore fino a quando quest'ultimo, gravato dai costi, rimborsava il dovuto. Alcuni approfittatori (ted. Giselesser o Giselfresser) fecero di questa attività addirittura una professione, ma dalla fine del XV sec. il fenomeno fu combattuto dalle autorità. Sorvegliati e retribuiti, i Giselesser si trasformarono in esattori di debiti. Dopo la scomparsa della servitù volontaria nel XVII-XVIII sec., questo compito fu assunto da funzionari.

Riferimenti bibliografici

  • H. Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, 2, 1931, 260-270
  • HRG, 1, 565-567
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Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Servitù volontaria", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 20.05.2005(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/043568/2005-05-20/, consultato il 08.12.2024.