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Giuramento

Il giuramento costituì uno dei fondamenti giur. e religiosi dell'Europa premoderna. Legato indissolubilmente all'eloquio e alla gestualità, si esprimeva con una formula spesso concepita come automaledizione, che diveniva effettiva in caso di rottura del giuramento. Esso riuniva in sé la sfera giur. e religiosa; poiché gli venivano attribuiti poteri sovrannaturali, in certi periodi venne anche rifiutato. Malgrado la distinzione tra giuramento assertorio (sulla veridicità di un'affermazione) e promissorio (legato a una promessa o a un voto) operata dalla teol. e dalla canonistica nei sec. centrali del ME, il giuramento deve essere comunque considerato un istituto unitario. Fino all'età moderna inoltrata, quasi non venne fatta alcuna differenza tra falso giuramento e violazione dello stesso: considerati entrambi come spergiuro (lat. periurium), erano puniti sia dalle autorità ecclesiastiche sia da quelle secolari.

Il giuramento come fondamento della società medievale

Il giuramento in tribunale

In epoca tardoimperiale, il giuramento costituì un elemento centrale nei processi civili ed ecclesiastici. Dopo che la Chiesa cristiana attorno al 400 ebbe abbandonato il proprio atteggiamento critico nei confronti del giuramento, esso divenne simile a un sacramento. Dal VI all'VIII sec. comparve in tutte le Leggi germaniche applicate nell'odierno territorio sviz. sotto forma di giuramento di purificazione, che permetteva all'accusato che giurava sulla sua innocenza di sottrarsi a ogni ulteriore procedimento. In genere tali giuramenti dovevano essere supportati da quelli dei garanti (compurgatores), il cui numero variava a seconda della gravità dell'accusa e del rango sociale dell'accusato. Il giuramento di purificazione continuò a esistere per tutto il ME, ma venne progressivamente scalzato dalla diffusione delle prove documentali e testimoniali.

Di solito il giuramento veniva prestato sulla piazza del tribunale e seguiva una procedura rigidamente formalizzata. La formula del giuramento veniva letta al giurante tenendogli davanti il bastone; egli doveva ripeterla parola per parola, toccando contemporaneamente oggetti o parti del corpo. In seguito alla cristianizzazione fu consentito di giurare solo su Dio e sui santi, sulla Bibbia, sulla croce o sulle reliquie. Per gli ebrei vigevano norme speciali, in genere umilianti; lo Specchio svevo e il diritto civico zurighese prevedevano ad esempio che gli ebrei dovessero prestare giuramento con una pelle di maiale sotto i piedi. Mentre le leggi germ. non prevedevano vere e proprie punizioni per lo spergiuro, quest'ultimo era considerato dalla Chiesa un delitto religioso affine alla blasfemia, sottoposto alla propria giurisdizione e sanzionato con pene specifiche. I capitolari carolingi, lo Specchio svevo e molti ordinamenti urbani e rurali prevedevano pesanti punizioni in caso di spergiuro (taglio della mano o delle dita usate per giurare, strappo della lingua).

Il giuramento nei negozi giuridici e in ambito politico

L'enorme importanza assunta dal giuramento nella Società feudale è attestata dagli innumerevoli giuramenti di fedeltà a carattere privato o politico. Esso veniva utilizzato per rafforzare le promesse unilaterali di onorare i debiti e i patti tra individui. Dal XIV sec. nelle fonti giur. alemanne comparve la promessa solenne (Gelöbnis an Eides statt), che agevolava i negozi giur. e serviva ad arginare l'eccessivo ricorso ai giuramenti. Quale forma attenuata del giuramento, essa si situò tra quest'ultimo e la promessa di fedeltà, la cui violazione comportava solo le pene comminate per lo spergiuro dal potere temporale, ma non la dannazione, massima pena religiosa.

Il giuramento generalizzato di sudditanza, diffuso spec. tra i Longobardi, nel regno merovingio e nuovamente sotto Carlomagno, ricalcava il modello fondamentale seguito dai giuramenti di fedeltà tra i signori e il loro seguito diffusi nel mondo germ. Il giuramento ebbe un'importanza fondamentale per l'affermazione del Potere temporale; dal tardo ME il suo rinnovamento periodico servì a consolidare la signoria territoriale.

Giuramento di fedeltà ai Confederati da parte dei cittadini di Bremgarten e Baden (1415). Illustrazione nell'Amtliche Berner Chronik (1483) di Diebold Schilling (Burgerbibliothek Bern , Mss.h.h.I.2, p. 150).
Giuramento di fedeltà ai Confederati da parte dei cittadini di Bremgarten e Baden (1415). Illustrazione nell'Amtliche Berner Chronik (1483) di Diebold Schilling (Burgerbibliothek Bern , Mss.h.h.I.2, p. 150).

Per la vecchia Confederazione i vincoli basati su giuramenti tra soggetti tendenzialmente di medesimo livello, che si manifestarono dapprima sotto forma di patti giurati (lat. coniuratio, conspiratio) in ambito cittadino (Consenso giurato), rivestirono grandissima importanza. Rinnovati periodicamente nel corso di apposite giornate, i giuramenti civici costituivano il fondamento delle comunità urbane e comprendevano il dovere di concordia e aiuto reciproco e l'assoggettamento al diritto e alle autorità cittadine. Altre forme di giuramento erano il giuramento individuale per i nuovi cittadini, il giuramento in ambito fiscale, che costituiva la base giur. per il pagamento dei tributi, e altri innumerevoli giuramenti legati all'esercizio di cariche pubbliche e di determinati mestieri. I giuramenti prestati dai funzionari, che forniscono informazioni sull'ambito di competenza delle singole autorità, dal XIV sec. vennero raccolti in appositi registri. Nel tardo ME, un ruolo particolare fu ricoperto dalla rinuncia giurata alla vendetta (lat. iuramentum pacis) come strumento di composizione delle liti (Faida). La rottura del giuramento poteva comportare un'ampia gamma di sanzioni. In questo contesto assumeva sempre un ruolo centrale la perdita della grazia: il colpevole perdeva il proprio onore e rispondeva con la propria vita e i propri beni; spesso doveva lasciare la città o versare anche una multa. Su giuramenti si basavano anche i consensi giurati nelle aree rurali, come quelli che si manifestarono già presto a sud delle Alpi - per esempio il patto di Torre (1182) - e nell'odierna Svizzera centrale e orientale. Pure nelle Tregue di Dio e nelle paci territoriali, così come nelle leghe cittadine e contadine che ne scaturirono, il vincolo reciproco era fondato sulla forza del giuramento.

Il giuramento come fonte di contrasti nell'età moderna

Durante l'età moderna, il giuramento costituì un elemento centrale nella lotta dello Stato per il Monopolio della violenza fisica legittima; in questo contesto l'invocazione a Dio, con il potere coercitivo che ne derivava, ebbe finalità terrene. Tale lotta si indirizzò dapprima contro la messa in questione del giuramento da parte degli anabattisti. Con la Confessione di Schleitheim (1527), il movimento anabattista sviz. e della Germania meridionale aveva opposto un rifiuto di principio a ogni giuramento promissorio in base a un'interpretazione radicale del Nuovo Testamento. Ciò pose il movimento in aperto contrasto con le autorità e con i promotori della Riforma, che consideravano tale rifiuto una minaccia fondamentale per la coesione politica e sociale. Ulrich Zwingli, Giovanni Calvino e altri rimasero fedeli alla concezione medievale del giuramento, che interpretavano come atto religioso di centrale importanza per la sfera giur. Impiegato per creare un vincolo di sudditanza unitario, il giuramento assunse in questo modo un carattere fortemente confessionale, come risulta dalla trasformazione del giuramento d'ufficio in un vero e proprio giuramento confessionale e dalla diffusione generalizzata del giuramento dei sudditi e del giuramento civico a partire dal tardo ME.

L'atto e il contenuto del giuramento divennero così oggetto di contesa tra autorità e sudditi; il rifiuto di prestarlo e la conclusione di patti giurati non autorizzati furono all'origine di disordini come la guerra dei contadini (1653). La sacralizzazione del potere mediante il giuramento traspare anche dalla tendenza delle autorità ad arginare il ricorso sempre più massiccio a esso e il conseguente dilagare degli spergiuri. Dal XVI sec. vari statuti nei cant. rif. e catt. stabilirono che si doveva ricorrere al giuramento solo per l'adempimento di doveri particolari. Nella stessa ottica va letto il maggior rilievo dato fino a XVIII sec. inoltrato ai moniti relativi ai giuramenti (immagini e testi scritti) risalenti al tardo ME. Attraverso tavole appese nei tribunali, racconti terrificanti sulle conseguenze degli spergiuri, sermoni e testi edificanti si cercò di instillare nella pop. il valore magico-religioso del giuramento. Anche nei procedimenti giudiziari si cercò di circoscriverne l'uso: mentre nelle cause penali solo i testimoni continuarono a prestare giuramento, in quelle civili il giuramento delle parti e dei testimoni venne mantenuto, limitandone però l'utilizzo, come a Zurigo.

Dall'Illuminismo a oggi: critica del giuramento e giuramento civico

Nel XVIII sec. l'ist. del giuramento entrò in profonda crisi. Il principio contrattualistico riconducibile al diritto naturale pose i rapporti di potere e le relazioni economiche su basi etiche, e l'aspirazione a una maggiore tolleranza mise in questione il giuramento come strumento coercitivo dotato di un fondamento religioso. Immanuel Kant infine lo dichiarò inconciliabile con la libertà dell'essere umano.

Attorno al 1800, nei territori della Conf. si assistette a una contrapposizione tra sostenitori e oppositori della concezione tradizionale del giuramento. Questi ultimi in genere non aspiravano comunque a una rinuncia totale al giuramento, ma piuttosto alla sua trasformazione in un giuramento civico fondato sulla ragione e sul dovere di verità. La Repubblica elvetica riprese il modello dei giuramenti rivoluzionari franc. e inserì nella nuova Costituzione l'obbligo del giuramento civico per i cittadini, che veniva svolto durante apposite giornate e in una cornice fastosa. In molte zone rurali, la collettività si rifiutò di prestare giuramento al nuovo Stato repubblicano, appellandosi alla sua lunga tradizione di libertà. Durante la Mediazione venne ripristinato il vecchio giuramento dei sudditi, che però in seguito decadde definitivamente con la Rigenerazione.

Il neoeletto cancelliere della Confederazione François Couchepin mentre presta giuramento davanti all'Assemblea federale nel 1991 (Museo nazionale svizzero, Zurigo, Actualités suisses Lausanne).
Il neoeletto cancelliere della Confederazione François Couchepin mentre presta giuramento davanti all'Assemblea federale nel 1991 (Museo nazionale svizzero, Zurigo, Actualités suisses Lausanne).

Con la revisione totale della Costituzione fed. del 1874 si stabilì che nessuno può essere costretto a compiere atti religiosi (art. 49 cpv. 2 della vecchia Costituzione fed., art. 15 cpv. 4 della nuova Costituzione fed.). In alternativa al giuramento, Conf. e cant. introdussero l'affermazione solenne. Nelle cause civili il giuramento delle parti e dei testimoni fu progressivamente abolito, salvo che nei cant. Glarona, Zugo, Friburgo, Basilea Città, Ticino e Vallese. In ambito penale il giuramento dei testimoni era previsto ancora a livello fed. e in alcuni cant. (spec. Friburgo, Ginevra, Neuchâtel e Ticino). Nei Codici di procedura civile e penale entrati in vigore nel 2011 (unificazione delle procedure sul piano fed.) non si fa più menz. del giuramento nell'ambito del diritto nazionale. L'obbligo di testimoniare in materia penale rimane comunque un dovere civico generalizzato. Anche la punizione dei reati legati al giuramento ha subito dei mutamenti. Il Codice penale sanziona in linea generale qualsiasi falsa deposizione in tribunale; nel caso essa venga confermata da un giuramento o da un'affermazione solenne è previsto semplicemente un inasprimento della pena (art. 306 e 307 del Codice penale). Ancora oggi la Conf. - così come cant. e com. - prevede il giuramento d'ufficio per le autorità e i funzionari, oltre che il giuramento sulla bandiera durante il servizio militare attivo, mentre il giuramento civico generalizzato è ancora in uso nei cant. a Landsgemeinde di Appenzello Interno e Glarona. Il distacco dalla concezione europea tradizionale del giuramento è tuttora in corso.

Riferimenti bibliografici

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Suggerimento di citazione

Michele Luminati: "Giuramento", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 07.09.2011(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/044630/2011-09-07/, consultato il 28.03.2024.