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Diritti di alpe

L'espressione, anche nella variante "diritti di alpeggio" o "diritti di alpeggiatura", indica diritti e istituzioni dell'alpicoltura e ha tre significati: diritto d'uso o di proprietà su un alpeggio per l'estivazione del bestiame; statuto o regolamento vincolante, fissato per iscritto, sull'utilizzo dell'alpeggio; reddito misurato o stimato (Piede d'erba). In Svizzera esistono diritti di alpe nelle Alpi, nelle Prealpi e nel Giura.

Diritti d'uso e di proprietà sugli alpeggi

Dall'XI-XII sec. signori ecclesiastici o secolari (conventi, capitoli, vescovi, nobili) vengono indicati dalle fonti come possessori di pascoli alpini. Gli Acta Murensia descrivono lo sfruttamento collettivo degli alpeggi del convento di Muri a Gersau intorno al 1160 (Schweighöfe). Un signore poteva anche dare a livello i suoi alpeggi a contadini singoli o in consorzio (ad esempio nel 1262 l'Alp Morschfeld, com. Beckenried). Oltre alle ass. che dipendevano da un signore fondiario, sorsero consorzi di pascolo fra membri che riscattavano i loro livelli o fra contadini che acquisivano in proprietà singole parti di alpeggi signorili; ciò presuppone che la compravendita di diritti di alpe era già praticata attorno al 1300.

La diversità nelle condizioni di possesso e nelle forme di sfruttamento, riscontrata fin dall'inizio, diede origine a due tipi principali di diritti di alpe, ossia il "diritto di godimento" e il "diritto alla proprietà"; a seconda della regione dominava - anche se in via non esclusiva - l'uno o l'altro tipo.

"Diritti di godimento" si formarono là dove pascoli della fascia alpina e talvolta anche prealpina (maggenghi) erano amministrati in maniera collettiva, come i Beni comuni, da una Comunità o da una Corporazione comunale quale la Bäuert; costituitasi allo scopo di gestire in comune un alpeggio, in genere era legata a forme comunitarie o associative del piano (comunità di valle, giurisdizione, baliaggio, parrocchia). I diritti di alpe consistevano quindi nel diritto di partecipare all'uso collettivo di un certo alpeggio; in quanto annessi a tale podere, potevano passare ad altri soltanto insieme al podere stesso.

"Diritti di proprietà" apparvero invece negli alpeggi (privati), appartenenti a uno o più proprietari, non legati a possedimenti nel piano. I diritti erano proporzionali alla quota di proprietà (comperata una volta per tutte, ereditata ecc.) di ciascuno, il che rendeva necessaria una stima, continuamente aggiornata, del carico massimo dei pascoli (Seyung) in base al numero di animali estivabili. I titolari dei diritti di alpe erano uniti in specie di cooperative private per assicurare la proprietà e per gestirla in comune. Privi di legami con possedimenti o org. collettive per lo sfruttamento dei beni del piano, questi diritti erano liberamente commerciabili, il che poteva condurre a una trasformazione completa delle strutture della proprietà. Fu così che nella Svizzera centrale, ad esempio, dove dominavano gli alpeggi delle corporazioni com., singoli conventi e fam. contadine agiate acquisirono alpeggi in proprietà; allo stesso modo, in alcune regioni rif., la secolarizzazione del XVI sec. fece sì che alcuni alpeggi di conventi passarono a contadini (acquirenti di quote di proprietà). Nell'Emmental e nella Gruyère, inoltre, fin dal XVI sec. membri dell'aristocrazia bernese e friburghese acquistarono diritti di alpe appartenenti a contadini, che rivendettero dopo il 1850 ai contadini a seguito della crisi dei caseifici di montagna.

Regolamenti d'alpeggio

La conversione dall'agricoltura all'Allevamento nell'area alpina (dal XIV sec.) e all'Economia lattiera in quella prealpina (dal XV-XVI sec.) sancì il passaggio da un'alpicoltura di sussistenza a un'alpicoltura orientata al profitto e all'esportazione; ciò fece aumentare le rivendicazioni sui pascoli e rese quindi indispensabile il varo di appositi regolamenti di utilizzo, volti ad assicurare diritti di proprietà o diritti d'uso e a proteggere i pascoli alpini da un eccessivo sfruttamento.

Le prime regolamentazioni ebbero per oggetto la delimitazione dei confini nell'area alpina in seguito a dissidi sui pascoli, cominciati nel XII sec. e aggravatisi dopo il 1300 (Marchenstreit). Conflitti sullo sfruttamento di beni sorti a seguito dell'utilizzo abusivo di pascoli altrui o del carico eccessivo imposero la redazione di statuti che regolavano in maniera esplicita, fra l'altro, il rifugio su pascoli altrui in caso di maltempo (accordo fra Uri ed Engelberg per gli alpeggi situati sul passo della Surenen, 1275), il divieto di alienare pascoli a forestieri (Oberhasli, 1376), la limitazione del pascolo per gli animali che svernavano in fattorie del piano (regolamentazione dei foraggi invernali, ad esempio nell'Oberhasli, 1376) o il diritto di caricare l'alpe anche con bestiame forestiero (Seelisberg, 1389).

La fissazione scritta dei diritti di alpe si intensificò alla fine del XIV e soprattutto nel XV e XVI sec., in genere a seguito di conflitti. Nati dall'unione di vecchi diritti consuetudinari con patti più recenti e/o sentenze giur., conservati in pergamene o "libri di alpeggi" (dal XV sec.), essi erano spesso poco sistematici, presentavano lacune o si limitavano a regolamentare punti controversi. Nelle comunità di valle alpine erano una componente del Diritto territoriale. Seguendo il processo che riguardò altre raccolte giur., a partire dal XVI-XVII sec. i diritti di alpe furono sottoposti a innovazioni e integrazioni; invece di fissare come un tempo i beneficiari e le rispettive quote su Tacche di contrassegno, si allestirono appositi elenchi e si registrarono in forma legale i passaggi di proprietà nei libri di alpeggio.

I diritti di alpe combattevano innanzitutto l'eccessivo sfruttamento dei pascoli, limitando il numero di capi per fuoco, ammettendo al pascolo unicamente il bestiame che svernava, vietando l'acquisto di altri animali o l'estivazione di bestiame in affitto; in generale si tenevano lontani i capi malati o le specie minute (pascoli separati per pecore o per capre). Comunità e consorzi d'alpeggio si chiudevano nei confronti dei forestieri, accordando agli autoctoni un diritto di prelazione o il diritto al retratto. I diritti di alpe potevano quindi essere ottenuti adempiendo ad alcune condizioni quali il possesso di un podere nel piano e/o la residenza in una località; essi potevano inoltre andare persi (emigrazione), essere esclusi dall'eredità (figlie sposate fuori dal paese) oppure acquistati (da immigrati).

Oggetto di regolamentazione erano spec. i punti controversi (fra cui il diritto di rifugio in caso di neve), più raramente i diritti fondiari su pascoli (Diritto di libero pascolo), boschi e abbeveratoi. Apposite chiavi di ripartizione (piedi d'erba) stabilivano il caricamento dei pascoli alpini e dei monti. Le prescrizioni concernevano anche le servitù (fra cui diritti vicinali quali il pascolo al di fuori dei periodi stabiliti, il passaggio con animali, il pernottamento), la manutenzione dei pascoli (dissodamento, pulizia da pietre e arbusti, recinzioni), le vie d'accesso e le costruzioni alpigiane, che a dipendenza delle zone appartenevano alla comunità o a privati (Uri, Oberland bernese ecc.).

Le assemblee annuali (dei membri della comunità o dei proprietari) avevano ampie competenze. Gli aventi diritto stabilivano, con delibere a maggioranza vincolanti, i periodi di pascolo, il numero dei capi ammessi al pascolo e i lavori da eseguire in comune nelle capanne o nelle stalle. La comunità assumeva un responsabile dell'alpe per la stagione, puniva gli abusi o deferiva colpevoli al tribunale locale.

Diritti di alpe nel XIX e XX secolo

I cambiamenti politici che ebbero inizio nel 1798 non interessarono le comunità alpigiane e i loro diritti. Fu per contro difficile inserire queste antiche istituzioni nel quadro giur. del Codice civile e del Codice delle obbligazioni.

Il catasto alpestre del 1982 distingue tre forme giur.: le collettività di diritto pubblico, i cui diritti di alpe sono inalienabili, cioè alpeggi collettivi delle ex comunità di valle e alpeggi dei vecchi enti che amministravano beni comuni (com. patriziali, Bäuerten ecc.), spec. nell'area della Svizzera centrale, a Glarona, nei Grigioni, nell'Oberland bernese e nel Giura, nonché alpeggi comuni in zone con org. di villaggio chiusa (Grigioni, Ticino, Vallese); le collettività di diritto privato, i cui beneficiari sono organizzati in consorzi o corporazioni privati, sia nelle Alpi (Grigioni, Oberland bernese, Vallese ecc.) sia nelle Prealpi (Oberland sangallese, Appenzello, Svitto, Untervaldo, Ticino); i molti "alpeggi privati", diffusi spec. nelle Prealpi e nel Giura, che sono sfruttati solo in forma privata e hanno dimensioni piuttosto ridotte (54% di tutti gli alpeggi sviz. nel 1982, pari al 18% del totale in termini di superficie pascoliva).

Nella realtà, queste differenti forme giur. non sono quasi mai così distinte e un alpeggio può allo stesso tempo avere come beneficiari sia semplici privati, sia comunità di diritto privato sia comunità di diritto pubblico; alcuni com. come Guttannen possono comprendere sia alpeggi collettivi (Bäuert di Guttannen) sia alpeggi privati (Bäuert di Boden). I diritti di alpe vigenti (statuti d'alpeggio) si basano, in forma rielaborata, su quelli precedenti; quelli della Vorholzallmend di Oberwil im Simmental risalgono ad esempio al 1760 e furono sottoposti a revisione nel 1843 e nel 1930.

I cambiamenti strutturali subiti dall'alpicoltura nel XIX e XX sec. hanno modificato la struttura della proprietà. Alpeggi e diritti di alpe persero valore a seguito del declino della produzione di formaggio negli alpi dopo il 1850. I diritti furono così acquistati da ex fittavoli e, negli anni 1930-40, soprattutto da contadini di pianura; costoro fondarono nuove cooperative, i cui membri non erano più titolari dei vecchi diritti di alpe, ma di partecipazioni. Oltre a rivelare le molte forme giur. e di proprietà ancora esistenti, dal 1954 i catasti alpestri hanno mostrato che su scala sviz. i diritti di alpe sono per la maggior parte in mano privata, mentre gli alpeggi con diritti inalienabili o legati a possedimenti sul piano erano meno frequenti (nel 1982).

I diritti di alpe nella Svizzera italiana

I diritti di alpe nella Svizzera it. si riallacciano a quelli di matrice longobarda dell'Italia settentrionale dal VI all'VIII sec. Gli alpi appartennero dapprima in forma collettiva all'intera comunità delle singole valli, che godevano di un'ampia autonomia; in seguito vennero assegnati in maniera definitiva alle singole comunità che le formavano, cioè alle vicinanze, alle degagne, ai vicinati (anche se alcune proprietà collettive permangono ancora oggi, per esempio in valle Onsernone). Ciò avvenne ad esempio con l'atto di divisione del 1227, con cui il Consiglio generale della Leventina procedette all'assegnazione definitiva a ogni vicinanza di una quota degli alpi. Questi diritti di alpe vennero sfruttati da fam. locali, le "bogge" (il termine indica sia le mandre di bestiame amministrate collettivamente sia la società dei vicini aventi il diritto di godimento, in genere perpetuo, di un alpe con il proprio bestiame bovino). Spesso i pascoli estivi erano situati al di fuori dei confini giurisdizionali delle vicinanze: nel caso delle vicinanze della media e bassa Leventina erano ad esempio situati in valle Bedretto. Accanto a questi diritti, non comperati, esistevano quelli comperati (e pagati una volta per tutte) da proprietari "privati" (nobili o abbazie), oppure quelli affittati. Alpi privati esistono in Vallemaggia e nel Sottoceneri, ma tuttora vivace resta l'organizzazione delle "bogge" degagnali e fra alcuni vicinati nelle valli di Blenio e Leventina. Tali beni, pertanto (e si tratta di proprietà di diritti, non di superficie) non sono né alienabili né divisibili, e non possono quindi divenire proprietà privata. L'organo che dispone degli alpi, formulando in regolamenti e statuti le norme di godimento, è ancora oggi in Ticino l'assemblea dei vicini che costituiscono la vicinanza o la suddivisione di questa (degagna, boggia, squadra, corporazione) che ne è proprietaria.

Riferimenti bibliografici

  • FDS, (cant. alpini e giurassiani)
  • H. Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, 2, 1931, 161-167
  • Catasto alpestre svizzero, 1954-1982
  • Voc. dei dialetti della Svizzera it., 1, 1965, 90-120 (voce "alp"); 2, 1971, 589-603 (voce "bògia")
  • HRG, 1, 123-133
  • A. Werthemann, A. Imboden, Die Alp- und Weidewirtschaft in der Schweiz, 1982
  • P. J. Brändli, «Mittelalterliche Grenzstreitigkeiten im Alpenraum», in MHVS, 78, 1986, 37-43
  • H. Herold, «Alprechte in der SSRQ», in Nit anders denn liebs und guets, a cura di C. Schott, C. Soliva, 1986, 61-74
  • L. Carlen, Rechtsgeschichte der Schweiz, 19883, 65 sg.
  • R. Sablonier, «Innerschweizer Gesellschaft im 14. Jahrhundert», in Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft, 2, 1990, 83-91
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Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler; HLS DHS DSS: "Diritti di alpe", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 25.06.2015(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/045275/2015-06-25/, consultato il 12.10.2024.