
Gli interventi parlamentari sono proposte o domande che i membri di un Parlamento possono rivolgere al governo (in casi eccezionali all'ufficio del Consiglio di cui fanno parte o a un tribunale), indipendentemente dagli altri oggetti all'ordine del giorno. Gli interventi parlamentari possono essere suddivisi in due categorie. L'interrogazione ordinaria e l'interpellanza consentono di ottenere delle informazioni; con quest'ultima è possibile anche chiedere un dibattito parlamentare. Esistono inoltre interventi parlamentari per chiedere l'elaborazione di un progetto di legge (o decreto) o l'adozione di un determinato provvedimento: la mozione e il postulato. Mentre con una mozione (o il mandato, uno strumento simile) è possibile incaricare l'autorità destinataria di elaborare una legge o un decreto o di adottare un determinato provvedimento, il postulato chiede invece solo che se ne esamini l'opportunità. Il governo prende posizione sull'oggetto dell'intervento, che, se successivamente approvato dal parlamento, diviene un mandato vincolante o perlomeno una direttiva per l'esecutivo; non appena il governo ha soddisfatto la richiesta, l'intervento è stralciato dal ruolo.
Anche se correntemente è considerata un intervento parlamentare, dal punto di vista giur. l'iniziativa parlamentare si situa su un altro piano, perché il suo destinatario non è il governo, bensì il parlamento stesso. Per mezzo di questo strumento viene sottoposto al parlamento un progetto già elaborato, oppure una proposta generica che una commissione parlamentare dovrà elaborare.
Fin dai tempi dell'Elvetica, in Svizzera i membri dei parlamenti dispongono di diversi strumenti di intervento, che (compresa l'iniziativa parlamentare) costituiscono mezzi importanti per difendere gli interessi politici e sociali rappresentati dai singoli parlamentari o per controllare l'attività del governo (Diritti politici). Le denominazioni di questi strumenti e i loro effetti giur. hanno tuttavia presentato notevoli differenze nel corso della storia.
Durante la Restaurazione (1815-30) il diritto di iniziativa restò in gran parte riservato ai governi cant. L'iscrizione del diritto di iniziativa parlamentare nelle Costituzioni cant. rigenerate (dal 1830) e nella Costituzione fed. del 1848 fu un elemento centrale per consolidare la supremazia del legislativo sull'esecutivo raggiunta con la Rigenerazione. Lo sviluppo degli apparati amministrativi a disposizione dei governi e la tendenza al consolidamento del potere dell'esecutivo (dalla fine del XIX sec. fino agli anni 1960-70) comportarono quasi la scomparsa dell'iniziativa parlamentare nel vero senso del termine: come strumento di iniziativa venne impiegata quasi esclusivamente la mozione, che lasciava al governo il compito di elaborare i progetti di legge. Verso la fine del XX sec. nell'ambito di un rafforzamento generale dell'Assemblea fed. rispetto al Consiglio fed., lo strumento dell'iniziativa parlamentare è tornato ad assumere una notevole importanza: l'Assemblea fed. ha ripreso le redini della politica, legiferando autonomamente e contrastando anche l'opinione espressa dal Consiglio fed. Nei cant. un'evoluzione analoga si osserva solo in minima parte: i parlamenti cant. non dispongono in generale delle infrastrutture necessarie per utilizzare in modo efficace lo strumento dell'iniziativa parlamentare.
Mentre nel XIX sec. era consuetudine che il parlamento potesse incaricare il governo di trattare quasi tutte le materie per mezzo di una mozione, dalla fine del sec. tale diritto venne sottoposto a restrizioni. Sia sul piano teorico sia su quello pratico si diffuse sempre più l'opinione secondo cui l'oggetto di una mozione potesse riguardare solo provvedimenti compresi nell'ambito di competenza del parlamento: ad esempio non fu più consentito richiedere a livello cant. e fed. la modifica di un'ordinanza del governo. Verso la fine del XX sec. la Conf. (art. 171 della Costituzione fed. del 1999) e molti cant. riconobbero tuttavia al parlamento il diritto di esercitare un'influenza sugli ambiti di competenza del governo.
Nell'ultimo terzo del XX sec. quasi tutti i legislativi hanno assistito a un forte aumento degli interventi parlamentari: nel corso di 11 legislature il numero di mozioni presentate al Consiglio nazionale è aumentato di 13,7 volte (87 negli anni 1963-67, 1192 nella legislatura 2003-07). Il fenomeno è dovuto da un lato alla crescente complessità dei temi politici, dall'altro all'individualizzazione della società, che si riflette anche nell'attività parlamentare. Per le Camere fed., già costrette a una gran mole di lavoro dai progetti di legge del governo, trattare in modo tempestivo e competente interventi parlamentari tanto numerosi risulta difficile, in particolare per il Consiglio nazionale. Ciononostante non è prevista una limitazione dei diritti di intervento dei parlamentari, dato che sono considerati molto importanti.