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Diritto di necessità

Diritto d'eccezione, il diritto di necessità dipende dalla concessione dei Pieni poteri, come nel caso delle due guerre mondiali, quando vennero adottati dal Consiglio fed. In caso di eventi particolari (guerre, catastrofi), un diritto di necessità può essere applicato molto velocemente dopo una sua elaborazione preventiva. Questo diritto, che non è menz. in maniera esplicita nella Costituzione fed. ma si può basare sugli art. 52, 173 e 185 della stessa (1999), esiste anche sul piano cant.: ne sono esempio le "competenze extracostituzionali" previste dalla Costituzione del cant. Giura (1977) e quelle che appaiono sotto il titolo di Notstand nel cant. Turgovia (1987) e di Notrecht nel cant. Glarona (1988).

Il diritto di necessità va distinto dalla legislazione d'urgenza (art. 165 della Costituzione), in precedenza chiamata Clausola d'urgenza, che permette di evitare il ricorso al Referendum popolare in situazioni che richiedono una soluzione rapida.

Riferimenti bibliografici

  • R. Hoerni, De l'état de nécessité en droit public fédéral suisse, 1917
  • C. Kull, Das kantonale Notrecht und seine Stellung im schweizerischen Rechtssystem, 1980
  • J. Bühler, Le droit d'exception de l'Etat, 1994
  • F. Bellanger, Droit de nécessité et état d'exception, 2001
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Suggerimento di citazione

Lucienne Hubler: "Diritto di necessità", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 30.01.2006(traduzione dal francese). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/047182/2006-01-30/, consultato il 17.09.2024.