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Statuti

Il termine allude a compilazioni scritte, in cui il titolare (singoli o collettività) della potestas condendi statuta, ossia del potere normativo, fece confluire regole giur. trasmesse in precedenza solo oralmente o disciplinò ex novo situazioni concrete emerse da poco. Con questo significato, dal XII sec. fu diffuso nel contesto lombardo e in generale it., all'esame in questa sede, come anche in molti territori nordalpini (Diritto statutario, Diritto territoriale, Ordini).

Prescindendo dalla materia che trattavano e dalla loro ampiezza, gli statuti non furono mai autoreferenziali. Vanno piuttosto considerati quali semplici frammenti di un ordine normativo variegato e complesso. Sono perciò tipici luoghi del transitivo, poiché rinviano implicitamente sempre ad altre Fonti del diritto, dalle quali venivano integrati, corretti, interpretati. Già per questo motivo non è possibile parlarne senza collegarli al "resto", alle altre regole coeve e spesso concorrenti che interferivano a più titoli e dalle quali venivano (tanto o poco) condizionati. Come notoriamente voleva l'esplicito pluralismo del sistema delle fonti che precedette quello del codice.

Chiave di volta di tale sistema fu la Consuetudine (Diritto consuetudinario) nella canonica bivalenza ipotizzata da Friedrich Carl von Savigny, che strutturava il contesto normativo, nel quale lo statuto doveva inserirsi, su piani diversi. Ciò induce a distinguere fra statuti che regolavano i Diritti d'uso di beni materiali e statuti contenenti disposizioni di diritto civile o penale.

I primi disciplinavano lo sfruttamento della terra (comune o già divisa) e l'equa assegnazione di altre risorse locali (acqua, pesca, caccia, trasporti, estrazione di minerali ecc.) secondo le esigenze di un'economia ancora tendenzialmente autarchica. Ovunque noti, i più antichi nell'area subalpina sono quelli di Osco e di Olivone, ambedue del 1237. Emanati da collettivi locali (tra cui com. di valle, vicinanze e degagne) confermavano talora esplicitamente regole antiche, altre volte rinviavano tacitamente a quanto praticato sino ad allora, a usi, regole e costumi che, condivisi da tempo perché ritenuti imperativi, erano finalmente divenuti diritto vigente. Nell'uno e nell'altro caso è la consuetudine, spec. quella fluttuante all'esterno dello statuto, che silenziosamente prevale: solo essa svela il significato concreto delle regole statutarie, ne corregge talvolta la portata, ne precisa l'esatta valenza. Ad essa finalmente ricorrono i membri del collettivo per decidere le vertenze (Conflitti sullo sfruttamento di beni).

Prima pagina degli statuti della Leventina per gli anni 1713, 1730 e 1755; manoscritto (Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona).
Prima pagina degli statuti della Leventina per gli anni 1713, 1730 e 1755; manoscritto (Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona).

Diverso è il discorso sugli statuti che disciplinavano il diritto civile e quello penale: l'universo, in cui si rispecchiavano, era retto da una consuetudine "altra", da quella scientia iuris che dall'Italia conquistò l'Europa tra XII e XIII sec. Da questo profilo gli statuta civilia e criminalia, che borghi e valli della Svizzera it. emanarono dal XIV sec., spesso aderendo a modelli comensi o milanesi, si differenziano radicalmente da quelli nordalpini. Incarnano infatti quello ius proprium, che in teoria si opponeva allo ius commune della scienza, ma in realtà spesso ne proponeva solo la lettura locale. L'uno e l'altro formavano le colonne portanti di un sistema delle fonti escogitato (e dominato) dalla scienza giur. Sistema complesso e ubiquitario, faceva capo allo iuris peritus: era lui che come giudice, avvocato, procuratore, mediatore, notaio leggeva, interpretava, correggeva gli statuti appunto secondo il diritto comune, ossia come suggeriva la scienza, come proponevano i ragionamenti e le opere degli autori, che circolavano ormai in tutto il continente. Se ciò avvenne anche nella Svizzera it., come si è ritenuto, non fu in sequela a una fantomatica ricezione del diritto romano comune, ma perché qui la scienza giur. si insediò sin dal ME.

Quando all'inizio del XVI sec. i cant. sviz. conquistarono i baliaggi subalpini e destinarono loro rappresentanti ad amministrarli, la sorpresa fu tanto grande quanto spiacevole. Si imbatterono infatti proprio in quel nemico che avevano consapevolmente cacciato dalle loro contrade: nel giurista e nell'insondabile scienza, di cui letteralmente si nutriva. Qui non era facile evitarlo, men che meno disciplinarlo. Ebbe così inizio l'infinito incontro/scontro, dominato da vicendevole malfidenza, fra i signori titolari della sovranità ma privi di cultura giur. e i sudditi, che amavano agire per interposta persona e nascondersi fra le pieghe del ragionamento giur. Questo tema, poco studiato, appare di rara esemplarità.

Riferimenti bibliografici

  • A. Heusler (a cura di), Rechtsquellen des Kantons Tessin, 13 fasc., 1892-1916
  • H. Coing, Europäisches Privatrecht, 1, 1985
  • G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, 1991
  • P. Caroni (a cura di), Dal dedalo statutario, 1995
  • P. Caroni, «Sovrani e sudditi nel labirinto del diritto», in Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento, a cura di R. Ceschi, 2000, 581-596, 702-705
  • C. Storti Storchi, Scritti sugli statuti lombardi, 2007
  • P. Caroni, «Ius romanum in Helvetia. A che punto siamo?», in Europa e Italia - Studi in onore di Giorgio Chittolini, 2011, 55-79
Link

Suggerimento di citazione

Pio Caroni: "Statuti", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 05.03.2014. Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/047841/2014-03-05/, consultato il 11.04.2024.